UCIPEM Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali
Certificazione per idoneità all’adozione
A cura di: Mauro Marin Direttore Distretto Sanitario Urbano di Pordenone – ASS n.6 Friuli Occidentale
Key words: adozioni, normativa
L’istituto dell’adozione ha lo scopo di assicurare ad ogni minore in stato di abbandono definitivo il diritto ad una famiglia sostitutiva idonea ad educarlo e accudirlo affettivamente ed economicamente per favorire la sua crescita psicofisica. Il percorso è regolamentato dalla legge n.184 del 1983 per le adozioni nazionali e dalla legge n.476 del 1998 per le adozioni internazionali con cui l’Italia ha aderito alla Convenzione dell’Aja del 29.05.1993 sulla tutela dei minori e per la solidarietà sociale verso l’infanzia abbandonata(1) e infine dalla legge n.149 del 28 marzo 2001.
La legge n.476/1998 ha disposto norme di cooperazione tra autorità italiane e straniere dei paesi d’origine dei minori da adottare, la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di una Commissione per le adozioni internazionali che autorizza e certifica la conformità delle procedure seguite alle disposizioni della Convenzione dell’Aja, il ricorso ai soli Enti autorizzati per svolgere le pratiche di adozione internazionale e vigilare sui trasferimenti degli adottati in Italia (2).
La legge n.112 del 12 luglio 2011 ha istituito l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (3) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per favorire la promozione della tutela dei minori anche riguardo all’adozione e all’affido.
I coniugi che intendono adottare possono manifestare la propria disponibilità all’adozione nazionale, cioè ad adottare un minore italiano o straniero dichiarato adottabile in Italia. Possono altresì manifestare la propria disponibilità all’adozione internazionale, chiedendo l’idoneità esclusivamente al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza. Devono essere presentate istanze distinte, ognuna correlata da opportuna. Tutti gli atti ed i documenti allegati alle domande di adozione vanno prodotti in carta libera e vanno presentati personalmente in Cancelleria. In pratica, la coppia di coniugi che decide di iniziare le procedure per l’adozione nazionale e/o internazionale deve presentare una domanda al Tribunale locale per i Minori, allegando la documentazione richiesta (4).
Tra i vari documenti è richiesto un certificato rilasciato dal medico curante contenente l’anamnesi della persona con precisazioni per le seguenti patologie: Cardiopatie; Patologie autoimmuni; Patologie oncologiche; Patologie infettive (HIV, lue, epatiti, ecc.); Patologie psichiatriche, alcolismo, tossicodipendenza; Patologie genetiche; Patologie Neurologiche e/o epilessia.( fac simile)
Il predetto certificato deve altresì contenere l’attestazione da parte del medico per cui si escludono, sulla base dei dati clinici, anamnestici, e strumentali sopra indicati, patologie fisiche e psichiche croniche o potenzialmente evolutive di tipo invalidante. Il certificato, come tutta la documentazione inerente alle procedure di idoneità, è esente da spesa da parte del richiedente (cod. EsenzioneI01)
Presupposto essenziale perchè vi sia un procedimento di adozione è la dichiarazione del Tribunale di stato di abbandono irreversibile del minore e la valutazione di idoneità dei coniugi richiedenti, attraverso indagini socio-sanitarie e di polizia locale Il percorso verso l’adozione non è un semplice iter burocratico, ma la promozione di una legittimazione interiore a diventare genitori veri di un figlio fatto da altri e abbandonato che ha diritto di avere dei genitori adeguati con una realistica consapevolezza del loro ruolo e dei loro limiti.
Il Tribunale dei Minori attribuisce infine agli adottati il cognome del padre adottivo e lo status di figli legittimi con tutti i diritti e doveri correlati, inoltre riconosce la cittadinanza italiana ai minori stranieri adottati.