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RIFORMA IN GENERALE E ENTI DEL TERZO SETTORE
Autrice: Emanuela Elmo
Il 3 agosto 2017 è entrato in vigore il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, noto come “Codice del Terzo settore“.
Detto decreto avrà bisogno di 20 decreti ministeriali perché funzioni tutto quanto in esso previsto. Nel nuovo Codice del Terzo Settore centrale è la figura degli ETS (Enti del Terzo settore) che perseguono senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita.
1) Non appena sarà operativo il Registro unico, di cui si dirà in seguito, verranno abrogate le norme relative ai registri delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale. Con l’abrogazione delle norme Onlus viene implicitamente a mancare l’anagrafe delle stesse.
2) Vengono raggruppati in un solo testo tutte le tipologie che d’ora in avanti dovranno chiamarsi Enti del Terzo settore (ETS) e che, secondo il nuovo codice, sono quelle di cui all’art. 4:“Sono Enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS), gli Enti filantropici, le Imprese Sociali (incluse le cooperative sociali), le Reti Associative, le Società di Mutuo Soccorso, le Associazioni riconosciute e non, le Fondazioni ed altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.
3) L’articolo 5 definisce in un unico elenco le “attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” che “in via esclusiva o principale” sono esercitate dagli Enti del Terzo settore. Si tratta di un elenco aggiornabile che “riordina” le attività consuete del non profit (dalla sanità all’assistenza, dall’istruzione all’ambiente) e ne aggiunge alcune emerse negli ultimi anni (housing, agricoltura sociale, legalità, commercio equo ecc.).
Un ruolo essenziale e centrale avrà il Registro Unico del Terzo settore, strumento che sarà avviato, gestito ed aggiornato dalle Regioni, ma che utilizzerà un’unica piattaforma nazionale, in quanto sarà istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Gli Enti del Terzo settore saranno obbligati, per definirsi tali, ad iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo Settore. Si tratta di un registro pubblico accessibile a tutti gli interessati in forma telematica.
Molto importante è il fatto che l’accesso al Fondo progetti, al cinque per mille ed agli incentivi fiscali sarà possibile soltanto se iscritti al suddetto Registro.
Il registro è articolato in sezioni, ciascuna delle quali dedicata ad una diversa tipologia di ente del Terzo settore:
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le organizzazioni di volontariato;
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le associazioni di promozione sociale;
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gli enti filantropici;
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le imprese e cooperative sociali;
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le reti associative;
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le società di mutuo soccorso;
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ed una sezione residuale dedicata agli “altri enti” del Terzo settore.
L’iscrizione avverrà mediante deposito di una serie di atti, documenti e dichiarazioni contenenti informazioni essenziali sull’”identità” dell’ente (statuto, atto costitutivo) e la scelta della sezione nella quale ci si vuole iscrivere. In particolare si segnala che dovrà risultare dal Registro la consistenza degli organi sociali, il soggetto titolare della legale rappresentanza, l’indicazione dei poteri loro spettanti e delle relative limitazioni. I dati dovranno essere periodicamente aggiornati in relazione alle modifiche intervenute nello statuto, agli organi sociali o alle delibere di atti di straordinaria amministrazione.
Per verificare la sussistenza dei requisiti utili per l’iscrizione nel nuovo registro le Regioni dovranno seguire due diverse impostazioni, tenendo conto della data di costituzione degli enti.
• Gli Enti giàcostituiti al 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore) avranno a disposizione 18 mesi di tempo per adeguare i propri statuti alla nuova disciplina. Pertanto in questo periodo la domanda di iscrizione all’istituendo Registro non potrà essere rigettata in caso di difformità con le norme del Codice, almeno fino alla fine di febbraio del 2019.
• I nuovi enti invece dovranno adeguarsi da subito alle norme del codice, ed in particolare alle disposizioni applicabili in via diretta ed immediata, a prescindere dall’operatività del Registro.
Alcune disposizioni invece entrano in vigore immediatamente, e richiedono specifici requisiti che dovranno esistere obbligatoriamente fin dal momento della costituzione dell’ente, come ad esempio il numero minimo di soci (almeno sette) e la forma giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, richiesta espressamente dal Codice per l’iscrizione nella sezione Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico (artt. 32 e 35). Questi sono elementi immodificabili e, pertanto, nel caso di inosservanza di queste disposizioni, gli enti non potranno sanare la violazione, e di conseguenza non potranno accedere al Registro.
Le disposizioni che riguardano il Registro unico del Terzo settore non sono efficaci in assenza del decreto ministeriale che dovrà disciplinare le modalità di iscrizione e gestione dello stesso. Nel frattempo rimangono in vigore le norme che disciplinano l’iscrizione ai registri del volontariato, della promozione sociale e dell’anagrafe Onlus. Entro un anno dalla pubblicazione del decreto legislativo dovranno essere emessi, con decreto del Ministro del Lavoro, le procedure di iscrizione al Registro Unico. Entro 180 giorni dal decreto ministeriale i provvedimenti regionali e delle province autonome stabiliranno i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione. Entro 6 mesi dalla predisposizione della struttura informatica il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sarà operativo.
Effetto di primaria importanza derivante dall’iscrizione al suddetto registro è l’opponibilità” ai terzi degli atti depositati”. Ciò significa che gli atti, la cui iscrizione nel Registro è obbligatoria, una volta pubblicati nel Registro producono effetti giuridici anche nei confronti dei terzi. In altri termini, i terzi non potranno eccepire di non aver avuto conoscenza di un determinato atto, in quanto, una volta effettuata la pubblicità nelle forme di legge nel Registro, tale atto si considera conosciuto e produttivo di effetti (anche qualora non ne avessero avuto effettiva conoscenza).
Nell’ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS) uno spazio significativo va riconosciuto ai soggetti associativi, cioè le Organizzazioni di Volontariato (ODV), le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le Reti Associative che possono assumere esclusivamente la forma giuridica di associazione.
Nelle altre tipologie di Enti del Terzo Settore (ETS), cioè gli enti filantropici, le imprese sociali ed altri enti, si possono individuare soggetti anche non di tipo associativo, come fondazioni o società. Quindi, la forma associativa non rappresenta una peculiarità delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS).
I principi generali della delega al Governo (L. 6 giugno 2016, n. 106) riferibili ai soggetti associativi sono i seguenti:
– riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite ove si svolge la personalità dei singoli;
– revisionare la disciplina del Libro Primo del Codice Civile in materia di enti di carattere privato senza scopo di lucro, tra i quali figurano le associazioni;
– riordinare la disciplina speciale relativa agli Enti del Terzo Settore (ETS);
– revisionare organicamente la disciplina vigente relativa all’attività di volontariato
e a quella di promozione sociale.
La nuova normativa ha introdotto le reti associative, cioè gli Enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione (riconosciuta o non riconosciuta), che:
a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 Enti del Terzo Settore o, in alternativa, almeno 20 fondazioni, le cui sedi (legali o operative) siano presenti in almeno 5 regioni o province autonome;
b) svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
Nella nuova categoria delle reti associative figurano le reti associative nazionali, cioè le reti che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 Enti del Terzo Settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni, le cui sedi (legali o operative) siano presenti in almeno 10 regioni o province autonome, e le associazioni con un numero non inferiore a 100.000 persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome.
REQUISITI STATUTARI OBBLIGATORI
L’Atto costitutivo o lo Statuto devono contenere, fra le altre, le seguenti nuove informazioni:
– nella denominazione, in qualunque modo formata, l’espressione “Ente del terzo settore” o l’acronimo “ETS” (di tale indicazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico);
– le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
– le attività di interesse generale e le eventuali attività diverse, che costituiscono l’oggetto sociale;
– il patrimonio iniziale, ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
– i requisiti per l’ammissione di nuovi associati, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta;
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la nomina dei primi componenti degli organi associativi obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
LA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI ASSOCIATIVI
Per l’accesso alle norme agevolative (fiscali, finanziarie e di altra natura), è necessaria l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore dei seguenti atti fondamentali per la vita associativa:
– bilanci di esercizio;
– bilanci sociali (degli enti con entrate superiori ad 1 mln di euro);
– vicende modificative degli enti (esempi: modifiche statutarie; deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione; deliberazioni di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, ecc.).
Anche le reti associative, così come gli Enti del Terzo Settore, devono essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); a differenza degli Enti del Terzo Settore le reti associative possono iscriversi contemporaneamente a più sezioni del registro. Fino a quando il RUNTS non sarà operativo le reti associative possono applicare le norme del Terzo settore se sono iscritte ad uno dei registri esistenti (volontariato, associazioni di promozione sociale, onlus).
Il Codice del Terzo settore riserva alla reti associative particolari prerogative nell’ambito degli ETS; in particolare:
1. Redigere codici di comportamento e stabilire requisiti per coloro che assumono la carica di amministratore in ETS; qualora tali codici vengano richiamati negli atti costitutivi o statuti degli ETS costituiscono cause di ineleggibilità e decadenza, ai sensi dell’art 2382 del codice civile ( art. 26 CTS);
2. Redigere modelli standard di atti costitutivi o statuti che, approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, consentono via preferenziale per l’ iscrizione in 30 giorni nel RUNTS ( art. 47 CTS);
3. Candidare rappresentanti che possono essere nominati tra i 14 componenti del Consiglio Nazionale del Terzo Settore ( art. 59 co.1 lett. b CTS);
4. Le reti associative nazionali possono svolgere attività di supporto nelle funzioni di vigilanza svolte dal Consiglio Nazionale del Terzo Settore ( art. 60 co. 1 lett e CTS);
5. Possono svolgere attività di sostegno al Fondo per il finanziamento di progetti o iniziative di attività di interesse generale promossi dai propri associati (art. 72 co.1 CTS);
6. Per le organizzazioni di volontariato aderenti, le reti associative nazionali richiedono ed erogano i contributi previsti per l’acquisto di ambulanze, veicoli per attività sanitarie e beni strumentali utilizzati per le attività di interesse generale. ( art. 76 co. 3 CTS).
Relativamente alle agevolazioni fiscali, le reti associative, qualora enti non commerciali, possono avvalersi del trattamento tributario agevolato generale previsto per gli Enti del Terzo settore.
In generale usufruiscono di agevolazioni tributarie quali:
• esenzione dalla base imponibile delle quote e contributi corrisposti dagli associati;
• le persone fisiche possono detrarre dall’IRPEF le erogazioni in favore delle reti associative nella misura del 30% degli oneri sostenuti, per un importo complessivo per ciascun periodo d’imposta non superiore ad euro 30.000,00;
• le liberalità da persone fisiche enti e società sono deducibili dal reddito nel limite del 10% del reddito dichiarato;
• agevolazioni in materia di imposte di successione e donazioni, imposte di registro ipotecarie e catastale;
• riduzione sui tributi locali se previsto dagli enti locali;
• accesso al credito agevolato per i progetti di interesse pubblico;
• riconoscimento di privilegio generale dei crediti sui beni mobili del debitore;
• accesso, promosso dallo Stato, Regioni e Provincie autonome ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per i progetti volti a realizzare il fine istituzionale.
MODIFICHE ALLO STATUTO
L’art. 21 del Codice del Terzo Settore così recita: “L’atto costitutivo deve indicare la denominazione dell’ente; l’assenza di scopo di lucro e le finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale perseguite; l’attivita’ di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale; la sede legale, il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalita’ giuridica; le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalita’ perseguite e l’attivita’ di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell’ente, se prevista.
Inoltre gli enti del terzo settore nella loro denominazione sociale dovranno aggiungere l’acronimo ETS (articolo 12 CTS), le organizzazione di volontariato ODV (articolo 32 comma 3) e le associazioni di promozione sociale APS (articolo 35 comma 5). Di tale acronimo si dovrà fare uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Ma la sorpresa maggiore la ricaviamo dalla lettura dell’articolo 25 laddove viene previsto che l’assemblea delle associazioni del terzo settore, riconosciute o non, dovrà necessariamente, tra le altre, avere competenza (e quindi occorreràdisciplinare le procedure) sulla revoca dei componenti degli organi sociali, sulla nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se e ove nominato, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla possibilità di promuovere un’azione di responsabilità nei loro confronti, sulla trasformazione, fusione, o scissione della associazione.
Alla luce di quanto sopra appare pertanto certa la necessità di mettere mano agli statuti delle associazioni. E qui ci potremo trovare di fronte ad una beffa. Infatti il comma 3 dell’articolo 82 prevede che le modifiche statutarie poste in essere dagli enti del terzo settore allo: “scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative”siano esenti dall’imposta di registro. Però, salvo interpretazioni pro contribuente da parte dell’Agenzia, applicandosi la norma ai soggetti che già fanno parte del terzo settore, la stessa potrebbe non potersi applicare per ciò che riguarda le modifiche statutarie necessarie ad acquisire i requisiti necessari per accedervi.
Va ricordato che, ai sensi dell’articolo 6 del Codice del Terzo Settore, ove l’associazione voglia svolgere attività “diverse” da quelle di cui all’articolo 5, lo potrà fare solo se queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ed “a condizione che l’atto costitutivo e lo statuto lo consentano”.
Art. 5) ) Attività di interesse generale: si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Con il Codice del Terzo Settore vengono poi introdotti numerosi adempimenti formali, fino ad ora mai disciplinati nel dettaglio da una norma di legge.
Dovrà essere redatto un bilancio con criteri diversi sulla base del volume d’affari, che sia conforme alla “modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il consiglio nazionale del terzo settore”. Detto bilancio dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
In presenza di ricavi superiori ai centomila euro si dovranno pubblicare nel sito internet della associazione “gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”.
Dovrà essere tenuto, ai sensi dell’articolo 17: “un apposito registro” in cui iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Infine, ai sensi dell’articolo 15, diventa obbligatoria la tenuta dei libri sociali.
Questi consisteranno nel libro degli associati, quello per i verbali delle assemblee, quello per le deliberazioni dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali “secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto”.
Per le Reti Associative valgono gli stessi obblighi degli ETS (Enti del Terzo settore)
L’attività di volontariato può adesso essere esercitata in tutti gli ETS e non solo in alcune tipologie specifiche, quali, le Organizzazioni Di Volontariato ODV, le Associazioni di Promozione Sociale APS, le Organizzazioni Non Governative ONG e le cooperative sociali, già oggetto di specifiche norme in materia.
La nuova definizione di volontario è la seguente: “Persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
Si conferma il principio di gratuità dell’attività del volontario, poiché essa non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di volontario è quindi incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito (subordinato, autonomo o di altra natura) con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni.
Al volontario possono essere rimborsate, dall’ente per il quale svolge l’attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. In ogni caso sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Tuttavia la novità più rilevante è quella relativa alla possibilità di rimborsare le spese sostenute dal volontario anche a fronte di un’autocertificazione, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, e l’organo associativo competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso: questa disposizione non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.
Tutti i volontari debbono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Con apposito decreto si dovranno individuare nuovi meccanismi assicurativi semplificati – con polizze anche numeriche – ed i relativi controlli. La copertura assicurativa è condizione essenziale di tutte le convenzioni tra gli ETS e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri si confermano a carico di queste ultime.
La disciplina sul volontariato non si applica ad alcuni volontari, fra cui quelli impegnati nel servizio civile universale e nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo.
2.3 Le specificità delle ODV e delle APS
Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale rappresentano due importanti categorie di ETS per le quali la nuova normativa ha previsto una specifica disciplina che si ‘aggiunge’ a quella comune a tutti gli enti di tipo associativo.
Dovrà essere tenuto “un apposito registro” in cui iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Infine diventa obbligatoria la tenuta dei libri sociali.
Questi consisteranno nel libro degli associati, quello per i verbali delle assemblee, quello per le deliberazioni dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, “secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto”.
Per le Reti Associative valgono gli stessi obblighi degli ETS (Enti del Terzo settore)
L’attività di volontariato può essere esercitata in tutti gli Enti del Terzo Settore.
La nuova definizione di volontario è la seguente: “Persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
Si conferma il principio di gratuità dell’attività del volontario, poiché essa non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di volontario è quindi incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito (subordinato, autonomo o di altra natura) con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolga la propria attività volontaria. Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni.
Al volontario possono essere rimborsate, dall’ente tramite il quale svolge l’attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. In ogni caso sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Tuttavia la novità più rilevante è quella relativa alla possibilità di rimborsare le spese sostenute dal volontario anche a fronte di un’autocertificazione, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, e l’organo associativo competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso: questa disposizione non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.
Tutti i volontari debbono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Con apposito decreto si dovranno individuare nuovi meccanismi assicurativi semplificati ed i relativi controlli. La copertura assicurativa è condizione essenziale di tutte le convenzioni tra gli Enti del Terzo Settore e le amministrazioni pubbliche, ed i relativi oneri si confermano a carico di queste ultime.
Le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale rappresentano due importanti categorie di Enti del Terzo Settore per le quali la nuova normativa ha previsto una specifica disciplina che si ‘aggiunge’ a quella comune a tutti gli enti di tipo associativo.
Organizzazioni di Volontariato ODV
– Forma giuridica: associazione (riconosciuta o non riconosciuta).
– Numero minimo associati: 7 persone fisiche o 3 ODV. E’ ammessa la partecipazione di altri ETS (Enti del Terzo Settore) o Enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV.
– Attività (di interesse generale): svolta prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi prevalentemente delle prestazioni di volontari associati.
– Denominazione: deve contenere l’espressione “organizzazione di volontariato” o l’acronimo ‘ODV’.
– Risorse umane: le ODV possono assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
– Risorse economiche: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da raccolta fondi e da attività diverse da quelle di interesse generale.
– Amministratori: scelti tra gli associati che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal Codice civile. A questi amministratori e a tutti i componenti degli organi associativi (ad eccezione dei membri dell’organo di controllo) non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Associazioni di Promozione Sociale (APS)
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Forma giuridica: associazione (riconosciuta o non riconosciuta).
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Numero minimo associati: 7 persone fisiche o 3 APS. Lo Statuto può prevedere l’ammissione come associati di altri ETS o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS.
– Attività (di interesse generale): svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati.
– Denominazione: deve contenere l’espressione ‘associazione di promozione sociale’ o l’acronimo ‘APS’.
– Risorse umane: le APS possono assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
ASSOCIAZIONI per il Codice del Terzo Settore NORME DI RIFERIMENTO:
articoli 20, 21, 22 e 25:
art. 20 Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.
art. 21
1.L’atto costitutivo deve indicare la denominazione dell’ente; l’assenza di scopo di lucro e le finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale perseguite; l’attivita’ di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale; la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalita’ giuridica; le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalita’ perseguite e l’attivita’ di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell’ente, se prevista.
2. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell’ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.
art. 22
1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalita’ giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonche’ del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l’iscrizione dell’ente. L’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarita’ formale della documentazione, iscrive l’ente nel registro stesso.
3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ente o il patrimonio minimo, ne da’ comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell’ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all’ufficio del registro competente di disporre l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l’ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato
diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all’iscrizione, questa si intende negata.
4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalita’ giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio e’ costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una societa’ di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 e’ diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un’associazione, convocare l’assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzion dell’attivita’ in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente.
6. Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione e’ regolato ai sensi dei commi 2 e 3.
7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell’ente risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio.
art 25 Competenze inderogabili dell’assemblea
1. L’assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute,
del Terzo settore:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilita’ dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilita’ nei loro confronti;
e) delibera sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
f) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell’assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticita’, pari opportunita’ ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettivita’ delle cariche sociali.
3. Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore puo’ attribuire all’organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o piu’ degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui cio’ sia compatibile con la natura dell’ente quale fondazione e nel rispetto della volonta’ del fondatore.
Gli articoli dal 23 al 31 regolano l’ordinamento e l’amministrazione dell’associazione:
art 23 Procedura d ammissione a carattere aperto delle associazioni;
art 24 Assemblea
art 25 Competenze inderogabili dell’assemblea;
art 25 Organi di amministrazione