Strasburgo condanna l’Italia che non tutela il rapporto tra nonni e nipoti

 

 Strasburgo condanna l’Italia che non tutela il rapporto tra nonni e nipoti

 

 

 “La sentenza della Corte di Strasburgo, che ha condannato l’Italia per aver tutelato in ritardo il diritto di due nonni di Torino e dei loro nipoti a mantenere rapporti significativi, è particolarmente importante”, così l’avv. Gian Ettore Gassani, presidente nazionale dell’Associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani.

 

            E spiega: “In Italia dal 7 febbraio 2014 è entrato in vigore il decreto legislativo 154/2013 (in attuazione della delega contenuta all’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), con cui si è portata a compimento la più radicale modifica del diritto di famiglia successiva alla legge 19 maggio 1975, n. 151.

 

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/1/8/14G00001/sg

Esso, infatti, attribuisce ai nonni un diritto autonomo di promuovere azioni legali per salvaguardare il rapporto con i nipoti”.

            “Purtroppo – afferma il matrimonialista – questa legge in Italia non sempre viene applicata e i nonni restano l’anello debole della famiglia. Troppe volte questi ultimi sono esclusi ingiustamente dal cotesto familiare dopo la separazione o il divorzio dei loro figli, quando spesso diventano oggetto di vere e proprie vendette e ritorsioni a tutto danno dei bambini”.

 

            Inoltre: “Questa sentenza deve essere di grande monito per l’Italia e per gli addetti ai lavori. Nel nostro Paese i nonni sono il welfare dell’infanzia e dell’adolescenza. Ci sono 4 milioni di nonni-sitter che gestiscono i nipoti da 0 a 14 anni quotidianamente, con un notevole risparmio familiare per la spesa di baby-sitter e asili nido”.

            Infine: “Appare pertanto inconcepibile che invece molti di questi nonni vengano defenestrati da una famiglia quando non servono più o bisogna farla pagare all’altro coniuge e ai suoi parenti. I nonni hanno diritto di mantenere rapporti con i nipoti sempre e comunque, salvo che non siano oggettivamente dannosi. Non si tratta di un affidamento genitoriale ma della salvaguardia di un legame fondamentale nella crescita di ogni individuo”.

 

 Redazione dell’Associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani                   20 gennaio 2015

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I nonni, come i genitori, con diritto ineliminabile far visita ai nipoti.

 

CEDU: rapporto nonni-nipoti tutelato dalla carta europea dei diritti dell’uomo; spetta alle autorità interne predisporre tutte le misure necessarie per tutelare il benessere del minore e favorire il percorso di conciliazione con i nonni: necessario preservare i diritti legittimi delle parti anche tramite il rispetto delle decisioni giudiziarie e/o di misure specifiche. 

Una sentenza storica quella emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo appena poche ore fa [CEDU sez. II nel caso Manuello e Nevi c. Italia del 20 gennaio 2015.].

 

www.dirittoegiustizia.it/allegati/OK_PP_INTERN_CEDU_milizia_s.pdf

 

Secondo la CEDU, il ruolo dei nonni è pari a quello dei genitori, almeno per quanto riguarda il diritto di visita sui nipoti. Con la conseguenza che, in caso di separazione della coppia, i genitori degli ex coniugi hanno il diritto ineliminabile di incontrare i minori, senza ostacoli di sorta, qualora ciò non si ripercuota in un pregiudizio per i piccoli. 

            La vicenda. La storia a monte di questa sentenza è piuttosto tortuosa. Eccola, in estrema sintesi. Un uomo, denunciato e processato per abusi sessuali sui minori, era stato poi assolto con formula piena. Sennonché la vicenda aveva incrinato il suo matrimonio, con conseguente separazione dalla moglie. Anche la figlia aveva dimostrato un crescente disagio e conflittualità con il padre. A peggiorare il quadro, poi, era intervenuta una perizia dei servizi sociali che, incaricati di verificare gli incontri tra i nonni paterni e la nipote, avevano ritenuto la posizione di questi ultimi “di parte” e, quindi, favorevole alle ragioni del figlio, padre della minore. Così il tribunale aveva revocato gli incontri.

            I nonni hanno fatto ricorso alla CEDU, ottenendo ragione. Nella motivazione della sentenza si chiarisce l’obbligo per le autorità interne (e non per il giudice) di predisporre tutte le misure necessarie per tutelare il benessere del minore e favorire il percorso di conciliazione con i nonni. Il rapporto nonni-nipote rientra, infatti, nei legami familiari tutelati dalla Carta europea dei diritti dell’uomo [Art.8 Cedu.].

         Se, fino ad oggi, i giudici si sono dati pena di tutelare solo il diritto di visita dei genitori, e in particolare del padre, rispetto ai figli, questo stesso legame è estensibile anche ai nonni ai quali si applicano gli stessi principi. In pratica, lo Stato, così come si deve impegnare a garantire la ricostruzione del rapporto genitori-figli (attraverso, per esempio, i servizi sociali, gli psicologi, ecc.), deve azionarsi al meglio anche per tutelare il rapporto nonni-genitori, al primo equiparabile in tutto e per tutto. La conseguenza è che bisogna andarci cauti coi divieti intransigenti di visita nei confronti dei minori, ma piuttosto cercare di ricucire i rapporti, favorendo – attraverso le strutture pubbliche – la riconciliazione e il dialogo.

            Nel frattempo in Italia, la nostra Cassazione ha emesso una sentenza di segno apparentemente opposto. Secondo la Suprema Corte, il diritto dei minori di conservare rapporti significativi con i nipoti non attribuisce a questi ultimi un autonomo diritto di visita, ma obbliga il giudice a effettuare un’ulteriore indagine e valutazione nella scelta e nell’articolazione dei provvedimenti da adottare in tema di ripartizione delle visite sui minori: nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto del bambino ad una crescita serena ed equilibrata.

 

la legge per tutti                    20 gennaio 2015

 

www.laleggepertutti.it/69616_i-nonni-come-i-genitori-con-diritto-ineliminabile-far-visita-ai-nipoti

 

                        I nonni non hanno nei confronti dei nipoti un autonomo diritto di visita.

Corte di Cassazione, prima Sezione civile, sentenza n. 752, 19 gennaio 2015

In ordine alla lamentata violazione del diritto della reclamante a mantenere rapporti significativi con la nipote (ribadito da ultimo con la novella di cui alla legge n. 219/2012) doveva essere richiamato, siccome condivisibile e meritevole di pieno recepimento, l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui le norme sul diritto dei minori di conservare “rapporti significativi con gli ascendenti non attribuiscono a questi ultimi un autonomo diritto di visita, ma introducono un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell’articolazione dei provvedimenti da adottare nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto del minore ad una crescita serena ed equilibrata. In altri termini era la prospettiva del minore, e non quella dell’ascendente, a dovere essere apprezzata e tutelata, in conformità ai principi generali vigenti in materia di provvedimenti relativi ai minori

 

Nel caso di specie, senza entrare nel merito delle reciproche accuse mosse tra le parti circa l’andamento dei rapporti anche precedente alla scomparsa della madre della piccola, restava il fatto certo e comprovato della volontà manifestata dalla bambina in più riprese di non voler vedere la nonna materna, quantomeno allo stato e salva ogni eventuale diversa determinazione della stessa minore che, se del caso, avrebbe dovuto essere recepita e rispettata nell’interesse della medesima, in attuazione del principio di diritto sopra richiamato. Alla soccombenza della reclamante conseguiva la condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla controparte.

 

            Motivi della decisione. La ricorrente sostiene in sintesi che i nonni sono ormai legittimati a fare valere il loro diritto a mantenere rapporti significativi coi nipoti e che, dunque, lei ha il diritto di mantenere le preesistenti frequentazioni con la nipotina, onde anche garantirle il sano sviluppo dell’importante, rapporto parentale. Il motivo deve essere disatteso. La legittimazione ad agire della M. non è stata negata, per cui sul punto le censure sono inammissibile per difetto interesse; per il resto i giudici di merito hanno irreprensibilmente valorizzato l’interesse preminente della minore in riferimento alla situazione attuale, destinata ad evolversi nel tempo, con auspicabili diversi e positivi esiti.

 

Sugamele network 20 gennaio 2015   passim sentenza                  www.divorzista.org/sentenza.php?id=9640

 

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