Notizie sulla convivenza

CONVIVENZA

Mi spetta l’assegno di mantenimento?

Cessata la convivenza, il convivente economicamente debole non ha diritto a essere mantenuto dall’altro: non può dunque fare causa e chiedere il pagamento di un assegno di mantenimento.

Con la riforma attuata con la legge Cirinnà, le coppie di fatto sono divenute oggetto di un’apposita regolamentazione che prevede due diversi scaglioni di tutela: quella prevista dalla legge (che si applica in automatico) e quella, ulteriore, che i partner possono stabilire firmando un contratto di convivenza. Il contratto di convivenza va infatti a integrare la disciplina legale, stabilendo ulteriori diritti e doveri a carico della coppia di conviventi e, di fatto, personalizzandoli alle rispettive esigenze e aspettative, come quella della previsione del pagamento di un assegno di mantenimento.

Sul punto rinviamo all’articolo Convivenza: cosa conviene fare? (Link)

 

www.laleggepertutti.it/148277_convivenza-cosa-conviene-fare

L’unica cosa che non può stabilire il contratto di convivenza è imporre l’obbligo di fedeltà: in caso di tradimento del convivente non vi sono infatti alcune conseguenze né rimedi legali. Diverso – dicevamo – è il caso degli alimenti: l’assegno di mantenimento al convivente è dovuto solo se lo prevede il contratto di convivenza.

La legge non stabilisce alcun obbligo di pagare l’assegno di mantenimento al convivente di fatto. Una volta venuta meno l’unione, il convivente con un reddito più basso non ha diritto a essere mantenuto dall’altro: non può neanche fare una causa per chiedere il pagamento di un assegno di mantenimento dimostrando la propria difficoltà economica. Tuttavia, i conviventi possono prevedere, nel contratto di convivenza, il pagamento di una somma di denaro (periodico o in un’unica soluzione) a tutela del soggetto economicamente più debole. Si tratta, insomma, di un mantenimento vero e proprio, equiparabile a quello previsto per le coppie sposate che scatta, però, solo se previsto di comune accordo dai partner. Dunque la differenza tra il mantenimento per le coppie sposate e quelle di conviventi è la seguente: se per le coppie sposate, in caso di mancato accordo sull’ammontare del mantenimento, è il giudice che provvede e determina l’importo da versare all’ex con il reddito più basso, per le coppie non sposate invece il tribunale non può mai intervenire in assenza di una specifica e preventiva intesa tra i due sul punto. In altre parole, o i conviventi si accordano precedentemente – nel contratto di convivenza – sulla corresponsione dell’assegno di mantenimento e sulla sua misura, oppure non possono poi correre ai ripari con un giudizio. Il giudice può condannare al versamento del mantenimento solo se previsto nel contratto di convivenza.

In particolare, il contratto di convivenza può prevedere – ma non è obbligatorio che lo faccia – il pagamento di una somma di denaro a titolo di mantenimento dell’altro convivente privo di reddito adeguato. Il contratto può stabilirne l’ammontare, le modalità di pagamento (ad es. in un’unica soluzione o a rate), la durata (ad es. per un periodo pari a quello di durata della convivenza) e le modalità di effettuazione (ad es. assegno circolare o bonifico bancario);

Il contratto di convivenza può anche disporre la sorte della casa in cui svolgeva la vita di coppia (anche se il proprietario è uno solo o se la casa è in locazione). È possibile prevedere un periodo di tempo durante il quale l’ex convivente può continuare ad abitare nella casa comune, fino a che non abbia trovato un nuovo alloggio.

Diverso è il caso del mantenimento dei figli, per i quali invece permane l’obbligo di provvedere alla relativa crescita e istruzione, in base alle rispettive capacità economiche. In caso di disaccordo tra i conviventi può intervenire il giudice fissando l’assegno di mantenimento per i figli (da versare all’ex coniuge finché questi sono minorenni e non ne chiedono il pagamento nelle proprie mani).

La legge inoltre non prevede neanche la possibilità di chiedere un risarcimento del danno a causa della cessazione della convivenza neanche se questa avviene per volontà unilaterale di uno dei due partner, senza preavviso o con modalità brusche (si pensi al caso del tradimento). La giurisprudenza ha infatti precisato come la cessazione di un rapporto di convivenza, non accompagnato da violenze, non genera mai un illecito verso l’altro convivente, essendo la convivenza, per sua natura, un rapporto libero, che può venir meno in qualsiasi momento.

Redazione LPT 9 aprile 2017

www.laleggepertutti.it/157312_convivenza-mi-spetta-lassegno-di-mantenimento

 

Tradimento del convivente

Il convivente infedele non subisce sanzioni o conseguenze in caso di tradimento: ciò vale anche nel caso in cui sia stato firmato un contratto di convivenza. La legge Cirinnà ha disciplinato – dopo numerosi anni di lacuna normativa – le convivenze, ossia i rapporti tra persone non sposate che, tuttavia, formano una famiglia di fatto basata sulla stabile coabitazione e sulla reciproca assistenza morale e materiale. I conviventi godono di una serie di diritti riconosciuti loro dalla legge a seguito della progressiva equiparazione alle coppie sposate attuata nelle aule giudiziarie. Tutto ciò che non è espressamente disciplinato dalla legge può essere, peraltro, integrato dai conviventi firmando un contratto di convivenza, accordo che può disciplinare una serie di aspetti relativi all’unione e al caso di cessazione dell’unione (come l’assegno di mantenimento).

Ma, tra questi aspetti, resta completamente escluso il capitolo fedeltà: in altri termini nel caso di tradimento del convivente non vi sono né tutele previste dalla legge, né altre forme di garanzia che i partner possono legittimamente inserire nel contratto di convivenza. Sicché si può dire che la vera differenza tra la coppia sposata e quella non sposata sta proprio in questa: se nella prima il tradimento è considerato un illecito, nella seconda non lo è.

Già prima della legge Cirinnà, la prassi notarile escludeva che un contratto tra conviventi potesse implicare la limitazione della libertà del singolo convivente di avere un rapporto con una persona diversa rispetto al partner abituale. Oggi questa circostanza è stata avvalorata dalla riforma che nulla ha disposto per il caso di tradimento del convivente. Pertanto, in assenza di disposizioni normative, non è possibile collegare alcuna conseguenza all’infedeltà. Né si ritiene lecito il contratto di convivenza qualora vada a regolare i diritti o rapporti personali, in quanto ciò limiterebbe la libertà del singolo convivente.

In particolare il contratto di convivenza non può contenere: un obbligo reciproco di fedeltà; allo stesso modo non può imporre un risarcimento del danno a carico del convivente infedele, né può subordinare il diritto a ricevere una prestazione patrimoniale al rispetto della fedeltà.

Detto in termini più pratici, nonostante il fatto che la legge non prevede l’obbligo di fedeltà tra conviventi, tale obbligo non può neanche essere previsto spontaneamente dai conviventi stessi firmando un accordo. Accordo che, pertanto, sarebbe nullo. Insomma, il tradimento del convivente resta impunito o impunibile. Non è peraltro dovuto alcun risarcimento del danno o un assegno di mantenimento se la convivenza cessa per tradimento.

Il convivente può liberamente tradire il partner senza che da ciò possano derivare per lui conseguenze civili, penali o ammnistrative. Fra l’altro il recesso dal contratto di convivenza può anche essere unilaterale. In deroga alla disciplina relativa a tutti gli altri contratti previsti dal diritto civile – in base alla quale ci si può sciogliere da un accordo solo se c’è la volontà di entrambi i firmatari o in caso di inadempimento di uno dei due, ma mai unilateralmente – nel caso di contratto di convivenza, il recesso deciso da uno solo dei due partner è sempre lecito anche senza un preavviso. Uno dei conviventi può decidere di porre fine al contratto di convivenza dichiarando di volere recedere unilateralmente dal “patto”. La decisione può essere presa in ogni momento, senza necessità di rispettare alcuna formalità.

Se i conviventi hanno dei figli, la cessazione produce effetti simili a quelli derivanti dalla separazione o dal divorzio. Il riferimento è al diritto agli alimenti per i bambini che dovranno essere mantenuti da entrambi i genitori nei limiti delle rispettive possibilità economiche. In caso di disaccordo ci si reca dal giudice che fisserà la misura dell’assegno di mantenimento a carico di uno dei due (colui che non vi coabita quotidianamente).

Redazione LPT 9 aprile 2017

http://www.laleggepertutti.it/157310_tradimento-del-convivente

 

Convivenza: restituzione dei soldi per spese e acquisti

Se non c’è stata una donazione espressa, si può chiedere la restituzione dei soldi spesi solo quando questi hanno comportato un rilevante sacrificio economico. Immaginiamo che, in occasione dell’inizio di una convivenza stabile e duratura sotto lo stesso tetto, una coppia di partner decida di affrontare determinate spese per la casa, per l’arredo e la mobilia, per l’auto e per tutte le altre necessità di vita quotidiana comune. Anche il convivente non proprietario dell’appartamento paga una parte dei costi per la ristrutturazione e per le suppellettili. Spinti dall’entusiasmo e dal reciproco amore, i partner non fanno un conteggio analitico degli esborsi sostenuti da ciascuno dei due né firmano una scrittura privata per la restituzione dei soldi per spese e acquisti in caso di cessazione della convivenza. Cosa prevede la legge in questi casi? È possibile chiedere il rimborso dei soldi spesi in occasione della convivenza? In che termini è possibile avere un risarcimento? La risposta, in questi casi, viene fornita dalla giurisprudenza che ha ormai equiparato totalmente la posizione dei conviventi a quella delle coppie sposate (tranne che per l’obbligo di fedeltà, che non vale per i primi). Vediamo dunque cosa potrebbe succedere in un caso come quello esemplificato qui sopra se, al termine della convivenza, uno dei due dovesse agire per ottenere un rimborso dei soldi anticipati per i bisogni comuni.

Secondo la Cassazione [sent. n. 1277/2014, n. 3713/2003, n. 11330/2009], in caso di convivenza, non è possibile ottenere la restituzione dei soldi per spese e acquisti. Questo perché la convivenza di fatto è considerata – al pari della famiglia fondata sul matrimonio – una formazione sociale da cui derivano doveri morali e sociali. Tali doveri influiscono anche sui rapporti di natura patrimoniale. Il convivente pertanto non può chiedere il rimborso di spese e acquisti effettuati nel corso o in relazione alla convivenza. Così non è dovuta la restituzione dei soldi investiti nella casa comune, per l’acquisto o la ristrutturazione. Né si può mettere in discussione la proprietà dell’immobile inizialmente nella titolarità di uno solo dei due conviventi, che rimane quindi solo di quest’ultimo.

Cessata la convivenza, i beni mobili e gli arredi possono essere divisi – se comprati con soldi di entrambi (ad esempio una vendita a rate) – solo nella misura in cui non siano facilmente asportabili (così ad esempio non è per la cucina o per quei mobili incorporati come il condizionatore). Se invece acquistati con i soldi di uno solo dei due a quest’ultimo spetta la restituzione [Cassazione sent. n. 28718/2013].

Tuttavia se un convivente effettua un sacrificio economico sproporzionato, senza con ciò voler fare una donazione e senza ricevere altrettanto in cambio, può esercitare l’azione di arricchimento senza causa per ottenere un congruo indennizzo e riequilibrare il rilevante ed ingiustificato spostamento patrimoniale [Cass. Sent. n. 18632/2015, n. 25554/2011]. Egli deve agire entro massimo 10 anni dal momento dell’acquisto (e non dalla cessazione della convivenza), scaduti i quali il diritto alla restituzione delle spese e degli acquisti fatti per la convivenza si prescrive. È ad esempio il caso in cui partecipi a ingenti investimenti immobiliari dell’altro convivente, o paghi una parte del prezzo di acquisto della casa (per ottenere la restituzione dei soldi, però, è necessario che la somma investita superi i limiti di proporzionalità e adeguatezza comparati alle condizioni sociali e patrimoniali dei conviventi).

Invece se i soldi o gli acquisti sono frutto di una donazione, questa non può essere revocata. Se si tratta però di donazione di soldi o di oggetti di importo non modico, la donazione può essere annullata se non è stata effettuata davanti al notaio. Infatti solo la donazione di valore modesto può avvenire con la semplice consegna del bene o della somma; in tutti gli altri casi è necessario l’atto pubblico (rogito notarile).

Redazione LPT 9 aprile 2017

www.laleggepertutti.it/157314_convivenza-restituzione-dei-soldi-per-spese-e-acquist

 

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