Affidamento dei minori

AFFIDAMENTO CONDIVISO

Due fratellini separati dal T. di Ragusa. La Corte d’Appello di Catania li fa ritornare insieme.

Corte d’appello di Catania sentenza n. 1404, 7 novembre 2014.

Con ordinanza emesse all’udienza del 25 marzo 2014, il Presidente del Tribunale di Ragusa, pronunziando nel giudizio di separazione tra S.A. e S.S., all’esito della comparizione delle parti, ha affidato i due figli minori ad entrambi i genitori, disponendo il collocamento del figlio minore G.S., presso il padre S.S. ed il collocamento del figlio minore E.S., presso la madre S.A.; ha disposto l’obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento del figlio collocato presso di sé; ha disposto la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50% ciascuno; ha disposto che la casa coniugale restasse assegnato allo S.S., il quale ne era proprietario ed in quanto collocatario del figlio G.S.

Avverso detta ordinanza ha proposto reclamo la S.A., lamentando l’erroneità della statuizione relativa sia all’affido condiviso che alla collocazione dei figli, rilevando che la diversa collocazione dei due minori, uno presso la madre e l’altro presso il padre, rendeva ancora più difficile una situazione grave per la serenità degli stessi, quale la separazione dei genitori; inoltre, a detta della reclamante, il figlio minore G.S., collocato presso il padre, si trovava in una situazione di grave pregiudizio per il suo equilibrio psico-fisico, in quanto da un lato era costretto a subire le pressioni del reclamato, dall’altro si vedeva privato della possibilità di vivere con il fratellino e di ricevere le cure della madre. La S.A. ha aggiunto che la situazione era aggravata dal carattere irascibile del reclamato, il quale aveva sempre posto in essere violenze verbali nei confronti della moglie, anche alla presenza dei minori, come emergeva dalla querela contro lo stesso proposto dall’esponente.

Ciò posto, la reclamante ha chiesto che, in riforma dell’ordinanza impugnata, venisse disposto l’affido esclusivo dei minori alla madre, e quindi il collocamento anche del minore G.S. presso di sé, con l’obbligo per lo S.S. di contribuire al mantenimento di entrambi i figli mediante l’erogazione di un assegno mensile.

All’udienza del 23 ottobre 2014, la Corte, acquisito il parere del P.G. che ha concluso per l’accoglimento del reclamo, ha posto la causa in decisione osservando quanto segue.

L’ordinanza reclamata è invece errata in relazione alle statuizioni relative al collocamento dei figli.

Osserva la Corte che la decisione di collocare il figlio più grande presso lo S.S. e quello più piccolo presso la madre sia, senza dubbio, contraria all’interesse dei due minori, i quali, in tal modo, sono stati separati e privati del diritto di ciascuno di coltivare e mantenere il rapporto con il proprio fratellino. Tale pregiudizio appare ancor più grave se si tiene conto del difficile contesto attualmente vissuto dai due bambini, che è quello di una separazione dei genitori connotata, come già detto, da aspra conflittualità tra le parti. Pertanto, in parziale riforma dell’ordinanza impugnata, va disposto che i due figli minori delle parti siano collocati presso la madre, alla quale va in conseguenza assegnata la casa familiare, e ciò al fine di consentire ai minori di preservare e continuare a vivere nel proprio habitat domestico, inteso come centro di affetti e luogo in cui si svolge la vita familiare.

avv. Sugamele            30 dicembre 2014      sentenza          http://www.divorzista.org/sentenza.php?id=9558

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