Il piano genitoriale

Il piano genitoriale

 

 

In ogni procedimento di separazione o divorzio, consensuale o giudiziale, sarà obbligatorio presentare al giudice un piano genitoriale volto a disciplinare tutti gli aspetti della vita dei figli: 1) luoghi abitualmente frequentati dai figli 2) scuola e percorso educativo del minore; 3) eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e formative; 4) frequentazioni parentali e amicali del minore; 5) vacanze normalmente godute dal minore.

In caso di contrasto il piano genitoriale è deciso dal Giudice sentite le parti.

Il rispetto delle condizioni indicate nel piano è obbligatorio per i genitori e anche la eventuale modifica deve essere trasfusa in un provvedimento giudiziale previa mediazione famigliare ovvero percorso con il coordinatore famigliare, figura introdotta dalla riforma per dirimere le conflittualità sulla esecuzione del piano.

Le rigidità che presenta questa previsione contrastano con le mutevoli variabili famigliari e svuota di significato questo strumento che se fosse fondato sul consenso, facilmente modificabile in funzione delle mutevoli esigenze della famiglia e disciplinato con procedure snelle, chiare e definite, potrebbe essere accolto con favore.

Il piano deve contenere anche la misura e le modalità con cui ciascun genitore provvede al mantenimento diretto dei figli attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa in misura proporzionale al proprio reddito.

L’assegno perequativo (di mantenimento) viene stabilito ove strettamente necessario, solo in via residuale e per un periodo di tempo predeterminato dal giudice il quale deve indicare le concrete iniziative che devono essere assunte per raggiungere l’obiettivo del mantenimento diretto. Non è dato sapere quali possano essere queste iniziative.

La formula del mantenimento diretto nasce dalla necessità di ovviare a decisioni giudiziarie ingiuste con imposizione di assegni perequativi spesso ingiustificati nonché dallo scetticismo del genitore onerato su come viene speso dal genitore beneficiario il contributo al mantenimento dei figli.

Tuttavia, ci pare che non abbia colto nel segno e sia volto, non solo a creare un ulteriore deterrente alla separazione con la conseguenza di perpetuare situazioni di alta conflittualità, ma anche ad attribuire un potere decisionale forte al genitore maggiormente abbiente.

Non tiene conto del gap salariale tra uomini e donne, della disoccupazione femminile del 58 % al 2017 e del fatto che nel nostro paese ancora un’alta percentuale (circa il 20%) di madri alla nascita del figlio rinuncia o riduce il lavoro.

Il genitore con più disponibilità economiche potrà, infatti, provvedere in modo più adeguato dell’altro alle esigenze del figlio. Questa conseguenza è particolarmente evidente con riferimento al pagamento delle spese ordinarie: si pensi alla spesa alimentare, ai vestiti e alle utenze domestiche, che potrebbero essere “ricche” in un contesto e non essere garantite nell’altro.

Il mantenimento diretto ha come conseguenza l’impossibilità di procedere contro il genitore inadempiente come avviene attualmente in caso di mancato pagamento dell’assegno disposto nel verbale di separazione omologato o in sentenza. Con la riforma, il recupero delle somme anticipate per il mantenimento dei figli nei confronti del genitore inadempiente potrà avvenire solo promuovendo un giudizio ordinario dai lunghi tempi e costi gravosi.

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