Divorzio e Separazione – Decreto legge settembre 2014 n.132

 

DIVORZIO E SEPARAZIONE

Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio.

Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132

Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.            (GU n. 212 del 12 settembre 2014)

Capo III

 Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio

Art. 12 Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.

  1. I coniugi possono concludere, innanzi all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché’ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.                       

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
  2. 3. L‘ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
  3. All’articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «,ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.».
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396!vig

a)      all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente lettera:« g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile;»;

b)      all’articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), ò aggiunta la seguente lettera:« g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»;

c)      all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente lettera:« d-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile;».

  1. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all’atto della conclusione dell’accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall’ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall’articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2014/09/DecretoProcessoCivile2014.pdf

 

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