Statuto dell’UCIPEM

Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali onlus

                                                                       STATUTO

Approvato dall’Assemblea straordinaria dei Soci

in Milano il 13 dicembre 1998

 

Art. 1 – Istituzione

1 –.E’ istituita l’Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (U.C.I.P.E.M. – O.N.L.U.S.).

2 – L’Unione non persegue fini di lucro. La sua durata è a tempo indeterminato. La sua sede è in Milano, via Serviliano Lattuada 14.

3 – La sede può essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo.

 

Art. 2 – Scopo

1 – Scopo dell’Unione è di favorire la costituzione e lo sviluppo di Consultori Familiari, che, nell’esplicazione della loro attività, intendano operare nell’area delle problematiche familiari per iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori, nel campo della solidarietà sociale in favore di famiglie e soggetti svantaggiati, conformandosi ai princìpi e ai criteri metodologici da essa definiti.

2 – Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci dell’Unione, che approvano tali principi e criteri, vengono con voto espresso dichiarate parte integrante dello statuto.

 

Art. 3 – Attività

    1.Per l’attuazione dello scopo enunciato nell’articolo precedente, l’Unione svolge esclusivamente le sue attività istituzionali che si articolano come segue:

a)  realizza e tutela la convergenza ideale dei Soci;

b)  dà vita a forme di collaborazione tra i Soci sul piano operativo, nonché a scambi di esperienze ed informazioni nei campi propri dell’attività consultoriale di assistenza psicologica, sociale e sanitaria alla famiglia e alla maternità.

c)  promuove studi e ricerche sulla coppia e sulla famiglia e cura la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e dei pubblici poteri circa i problemi a ciò relativi e le soluzioni più rilevanti;

d) collabora con le persone e gli Enti che operano nella società per la promozione umana.

 

Art. 4 – Patrimonio

1 – Il patrimonio dell’Unione è costituito dalla contribuzione dei Soci, da ogni altro provento ad essa legittimamente pervenuto e dai beni acquisiti mediante lo scambio ditali disponibilità.

2 – In nessun caso il patrimonio, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale possono essere devoluti anche in modo indiretto ai soci, a meno che la destinazione sia a favore di altre O.N.L.U.S. che fanno parte della medesima e unitaria struttura.

 

Art. 5 – Soci

1  – I Soci dell’Unione si dividono in effettivi ed aggregati.

2 – Possono far parte dell’Unione come Soci effettivi quei Consultori Familiari che svolgono attività consultoriale da almeno un biennio, in modo sistematico e continuo, con piena autonomia da ogni dipendenza esterna e in conformità ai princìpi ed ai criteri metodologici definiti dall’Unione.

3 – I Consultori che accettano tali princìpi, ma non sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal comma precedente o non intendono divenire soci effettivi, possono far parte dell’Unione come Soci aggregati.

4 – I Soci sia effettivi che aggregati sono tenuti a indicare all’Unione il nominativo della persona fisica, facente parte del gruppo di lavoro consultoriale con compiti di responsabilità, alla quale, secondo gli accordi interni di ciascun consultorio, è attribuito l’esercizio dei diritti sociali.

 

Art. 6 – Corrispondenti

1  – Gli operatori di Consultori familiari, gli Enti e le persone comunque interessate all’attività consultoriale, che non sono Soci dell’Unione, possono, in seguito a loro domanda e alle condizioni stabilite dal consiglio direttivo, divenirne Corrispondenti.

 

Art. 7 – Perdita della qualità di socio

1  – La qualità di Socio si perde per cessazione dell’attività consultoriale, per dimissioni e per decadenza.

2 – La cessazione opera di diritto all’atto in cui si verifica.

3 – Le dimissioni debbono essere notificate all’Unione ed hanno effetto immediato.

4 – Il Socio decade dall’appartenenza all’Unione nel caso in cui resti privo del possesso di uno o più requisiti previsti dall’art. 5. Il provvedimento di decadenza può essere adottato, previo formale atto di costituzione in mora, anche nel caso in cui non sia versata la quota associativa per almeno un biennio.

5 – Attraverso la delibera con cui l’Assemblea dei Soci accerta la cessazione dell’attività consultoriale o l’avvenuta notifica delle dimissioni, ovvero provvede sulla decadenza, è ammesso il ricorso del Socio interessato al Collegio dei Probiviri entro il sessantesimo giorno successivo a quello della sua comunicazione. L’efficacia del provvedimento di decadenza è sospesa fino a quando non siano spirati i termini per proporre ricorso.

6 – In caso di decadenza da Socio effettivo il Consultorio Familiare può, su sua domanda, ove ne ricorrano le condizioni, essere ammesso tra i Soci aggregati.

7 – I Soci che perdono la loro qualità non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Unione.

 

Art. 8 – Organi Sociali

1 – Gli Organi Sociali dell’Unione sono:

a)   sul piano nazionale:

–  l’Assemblea dei Soci

–  il Consiglio Direttivo

–  il Presidente

–  il Collegio dei Revisori dei conti

–  il Collegio dei Probiviri

b)  sul piano regionale:

–  i Delegati regionali.

2 Tutte le cariche sociali sono gratuite e non danno diritto ad alcun compenso od emolumento.

 

Art. 9 – Assemblea dei Soci

    1.L’Assemblea è composta da tutti i Soci effettivi ed aggregati dell’Unione, rappresentati dai soggetti indicati nell’art. 5, quarto comma.

    2. E’ tuttavia ammesso l’intervento per delega, purché redatta per scritto e fatta pervenire a mano, per posta ordinaria ed elettronica, ovvero per fax.

    3. I Soci effettivi partecipano all’Assemblea con voto deliberativo, quelli aggregati con voto consultivo.

    4. L’Assemblea può essere tenuta per il tramite di riunione o, su conforme delibera del Consiglio Direttivo, per mezzo di referendum epistolare o per fax.

    5. Ciascuna persona fisica presente all’Assemblea in proprio o per delega può rappresentare per delega solo un altro Socio.

    6. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Unione:

            a) in seduta ordinaria una volta l’anno.

            b) in seduta straordinaria quando lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero da un numero di Soci effettivi pari ad almeno un terzo del totale. La richiesta deve contenere l’indicazione specifica delle materie da trattare.

    7. La convocazione avviene per mezzo di lettera contenente l’indicazione del giorno, ora e luogo dell’adunanza in prima e seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie poste all’ordine del giorno. Tale lettera deve essere inviata a tutti i Soci almeno il trentesimo giorno antecedente la data della prima convocazione.

    8. In caso di speciale urgenza l’Assemblea straordinaria può essere convocata con le stesse modalità a mezzo lettera espresso ovvero per fax o per posta elettronica con preavviso di almeno dieci giorni.

    9, L’Assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di un numero di Soci effettivi pari, in prima convocazione ad un quinto del totale, con un minimo di tre presenti.

    10. Essa è presieduta dal Presidente dell’Unione o dal suo delegato o sostituto, determinati a norma dell’art. 11; in loro assenza, viene eletto a presiederla un rappresentante, presente alla riunione in proprio, di un Socio effettivo.

    11. L’Assemblea delibera con voto palese a maggioranza semplice degli intervenutì. Le deliberazioni che implicano un riferimento diretto a persone fisiche, ivi comprese quelle con cui si eleggono gli Organi sociali, vengono assunte con voto segreto.

    12. Le deliberazioni di modifica dello statuto e quelle previste dall’ari. 2 richiedono il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci effettivi.

    13. L’Assemblea determina l’orientamento generale dell’attività dell’Unione; approva il rendiconto annuale; delibera sull’ammissione dei nuovi soci effettivi e aggregati; accerta i fatti che comportano la perdita della qualità di Socio e adotta i provvedimenti dì decadenza da tale qualità; elegge i membri del Consiglio Direttivo e del collegio dei Revisori dei conti e dei Probiviri; decide ogni altra questione ad essa proposta nel rispetto delle norme statutarie e regolamenti.

 

Art. 10 – Consiglio Direttivo

    1. Il Consiglio Direttivo è composto da persone fisiche, in numero non inferiore a cinque e non superiore a quindici, elette per un quadriennio e rieleggibili, facenti parte del gruppo di lavoro dei Consultori Familiari Soci effettivi, scelte tra isoggetti indicati nell’art. 5, ultimo comma, nonché tra gli altri componenti del gruppo. Questi ultimi non possono far parte del consiglio in numero superiore alla terza parte del totale.

    2. Il Consiglio può cooptare altre persone, in numero pari a non più della quarta parte del totale dei membri eletti, scelte fra coloro che abbiano maturato una lunga e comprovata esperienza nel gruppo di lavoro dei Consultori Familiari Soci. I cooptati fanno parte del Consiglio con voto consultivo e rimangono in carica fino alla sua scadenza.

    3. Nel caso in cui per qualsiasi motivo venga a mancare un membro eletto del Consiglio, gli subentra il primo dei non eletti.

    4. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente dell’Unione ed uno o due Vicepresidenti.

    5. Il Presidente, per motivi straordinari, può essere scelto anche tra persone che non fanno parte del Consiglio, purché sia membro di un Consultorio Socio effettivo dell’Unione.

    6. Il Consiglio deve essere convocato dal Presidente almeno due volte l’anno, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

7. Il Consiglio prima della scadenza del quadriennio può essere dichiarato decaduto dall’Assemblea con voto motivato.

    8. Il Consiglio promuove l’attività dell’Unione; ne amministra i fondi e ne forma il rendiconto annuale; determina l’entità delle quote associative annuali; propone all’Assemblea l’adozione dei provvedimenti di ammissione dei nuovi Soci, verificando la sussistenza dei requisiti stabiliti dall’art. 5, nonché dei provvedimenti di decadenza dalla qualità di Socio; decide nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari ogni altra questione riguardante la vita dell’Unione, che non sia espressamente demandata ad altri organi.

    9. Il Consiglio può, per singoli atti e a tempo determinato, delegare i suoi poteri al Presidente.

 

Art. 11 – Presidente

            1. – Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l’Unione, dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, adotta in caso di urgenza i provvedimenti opportuni, riferendone quanto prima possibile al Consiglio, cui spetta di convalidarli.

            2. -Il Presidente sceglie, nell’ambito del Consiglio Direttivo o tra gli operatori del gruppo di lavoro dei Consultori Familiari Soci, un Segretario, avente anche funzione di tesoriere.

            3. – Il Presidente può, per singoli atti ed a tempo determinato, delegare i suoi poteri a uno dei Vicepresidenti.

            4. – In caso di durevole impedimento o prolungata assenza del Presidente, egli viene interinalmente sostituito dal Vicepresidente più anziano di età, e successivamente dall’altro Vicepresidente e dagli altri membri del Consiglio Direttivo in ordine decrescente di voti conseguiti nell’elezione dei componenti del consiglio stesso.

 

Art. 12-Revisori dei conti

            1. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri, che restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

            2-Esso elegge nel proprio seno un Presidente.

            3 – Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare un membro del Collegio, gli subentra il primo dei non eletti.       

            4. Il collegio si riunisce almeno una volta l’anno. Redige un rapporto sul rendiconto annuale e, all’inizio di ogni quadriennio, l’inventano dei beni dell’Unione, esercita la vigilanza contabile sull’attività amministrativa del Consiglio Direttivo, riferendone all’Assemblea.

 

Art. 1 3 – Probiviri  –

      1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, che restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

      2 – Esso elegge nel proprio seno un Presidente. 

      3 – Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare un membro del Collegio, gli subentra il primo dei non eletti.                           

      4 – Al Collegio dei probiviri è attribuita la competenza esclusiva per la cognizione e la decisione di tutte le controversie tra i Soci e l’Unione.    

      5 – Il Collegio decide secondo equità ed inappellabilmente, in veste di arbitro amichevole compositore. Stabilisce le norme per il proprio funzionamento nel modo ritenuto di volta in volta più opportuno.

      6 – La parte che ritiene di invocare l’arbitrato del Collegio deve rivolgere a quest’ultimo richiesta scritta per mezzo di lettera raccomandata, indirizzata presso la sede dell’Unione, inviandone contemporaneamente copia all’altra parte. La richiesta deve indicare esattamente l’oggetto della controversia.

 

Art. 14 – Delegati regionali

            1. I Consultori familiari Soci effettivi ed aggregati di ciascuna regione scelgono un Delegato regionale nella persona di un componente del gruppo di lavoro di uno di essi, che ha la rappresentanza dell’Unione in sede locale per l’attuazione dei seguenti scopi:

            a) collegamento tra i Consultori Familiari della regione, anche promovendo riunioni periodiche;

            b) rappresentanza dell’Unione presso gli Organi pubblici regionali e gli Enti che operano nel territorio della regione.

            2. La scelta del Delegato regionale deve essere convalidata dal Consiglio Direttivo. Questo, per gravi motivi, può revocarlo.

            3. Il Delegato regionale resta in carica due anni e può essere confermato.

 

Art. 15 – Pubblicità delle assemblee

            1, Le deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e di quello dei Probiviri debbono a pena di nullità essere trascritte a verbale sugli appositi libri. Tali libri sono conservati presso la sede dell’Unione fino allo scioglimento di questa, assieme alle eventuali deleghe e ad ogni altra documentazione atta a comprovare la regolarità del funzionamento di ciascun Organo.

            2. -Ogni Socio può prenderne liberamente visione e chiederne copia a proprie spese.

            3.  Le deliberazioni assembleari di modifica dello statuto, quelle previste dall’art. 2, e quelle con cui il Consiglio Direttivo provvede al trasferimento della sede sociale ed approva le norme del regolamento di esecuzione dello statuto, divengono efficaci quando sono pubblicate sul notiziario dell’Unione. 

 

Art. 16 – Regolamento  

            1. Le norme del regolamento di esecuzione dello statuto sono deliberate dal Consiglio Direttivo.          

            2. – Nel regolamento sono contenute anche le norme relative al funzionamento del Consiglio, quelle attraverso le quali il Consiglio può in concreto adempiere i compiti che gli sono demandati e quelle a cui devono sottostare i membri del Consiglio sotto pena delle sanzioni previste.  

 

Art. 17 – Scioglimento 

            1.Lo scioglimento dell’Unione si verifica di diritto quando il numero dei Soci effettivi divenga inferiore a cinque.

            2 – In ogni altro caso può soltanto essere deliberato con la maggioranza di due terzi dei Soci effettivi.  

            3  Verificandosi lo scioglimento, il patrimonio dell’Unione dovrà essere devoluto a favore di O.N.L.U.S. che operano nel settore di assistenza alla famiglia.

 

Art. 18 – Norme di collegamento  

            1. Fa parte integrante dello statuto a norma dell’art. 2 la deliberazione approvata dall’Assemblea dei soci il 20 settembre 1979, denominata “Carta dell’U.C.I.P.E.M.”.

 

Art. 19 – Norma di attuazione  

            1, Il presente statuto entra in vigore all’atto stesso della deliberazione dell’Assemblea dei Soci che lo approva.

 

            2 – Per effetto di tale delibera resta abrogato lo statuto approvato dall’Assemblea dei Soci con deliberazione del 12 novembre 1983.

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