STATUTO

Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali onlus

STATUTO

Approvato dall’Assemblea straordinaria dei Soci in Milano il 13 dicembre 1998

Art. 1 – Istituzione

1 –.E’ istituita l’Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (U.C.I.P.E.M. – O.N.L.U.S.).

2 – L’Unione non persegue fini di lucro. La sua durata è a tempo indeterminato. La sua sede è in Milano, via Serviliano Lattuada 14.

3 – La sede può essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Scopo

1 – Scopo dell’Unione è di favorire la costituzione e lo sviluppo di Consultori Familiari, che, nell’esplicazione della loro attività, intendano operare nell’area delle problematiche familiari per iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori, nel campo della solidarietà sociale in favore di famiglie e soggetti svantaggiati, conformandosi ai princìpi e ai criteri metodologici da essa definiti.

2 – Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci dell’Unione, che approvano tali principi e criteri, vengono con voto espresso dichiarate parte integrante dello statuto.

Art. 3 – Attività

    1.Per l’attuazione dello scopo enunciato nell’articolo precedente, l’Unione svolge esclusivamente le sue attività istituzionali che si articolano come segue:

a)  realizza e tutela la convergenza ideale dei Soci;

b)  dà vita a forme di collaborazione tra i Soci sul piano operativo, nonché a scambi di esperienze ed informazioni nei campi propri dell’attività consultoriale di assistenza psicologica, sociale e sanitaria alla famiglia e alla maternità.

c)  promuove studi e ricerche sulla coppia e sulla famiglia e cura la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e dei pubblici poteri circa i problemi a ciò relativi e le soluzioni più rilevanti;

d) collabora con le persone e gli Enti che operano nella società per la promozione umana.

Art. 4 – Patrimonio

1 – Il patrimonio dell’Unione è costituito dalla contribuzione dei Soci, da ogni altro provento ad essa legittimamente pervenuto e dai beni acquisiti mediante lo scambio ditali disponibilità.

2 – In nessun caso il patrimonio, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale possono essere devoluti anche in modo indiretto ai soci, a meno che la destinazione sia a favore di altre O.N.L.U.S. che fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 5 – Soci

1  – I Soci dell’Unione si dividono in effettivi ed aggregati.

2 – Possono far parte dell’Unione come Soci effettivi quei Consultori Familiari che svolgono attività consultoriale da almeno un biennio, in modo sistematico e continuo, con piena autonomia da ogni dipendenza esterna e in conformità ai princìpi ed ai criteri metodologici definiti dall’Unione.

3 – I Consultori che accettano tali princìpi, ma non sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal comma precedente o non intendono divenire soci effettivi, possono far parte dell’Unione come Soci aggregati.

4 – I Soci sia effettivi che aggregati sono tenuti a indicare all’Unione il nominativo della persona fisica, facente parte del gruppo di lavoro consultoriale con compiti di responsabilità, alla quale, secondo gli accordi interni di ciascun consultorio, è attribuito l’esercizio dei diritti sociali.

Art. 6 – Corrispondenti

1  – Gli operatori di Consultori familiari, gli Enti e le persone comunque interessate all’attività consultoriale, che non sono Soci dell’Unione, possono, in seguito a loro domanda e alle condizioni stabilite dal consiglio direttivo, divenirne Corrispondenti.

Art. 7 – Perdita della qualità di socio

1  – La qualità di Socio si perde per cessazione dell’attività consultoriale, per dimissioni e per decadenza.

2 – La cessazione opera di diritto all’atto in cui si verifica.

3 – Le dimissioni debbono essere notificate all’Unione ed hanno effetto immediato.

4 – Il Socio decade dall’appartenenza all’Unione nel caso in cui resti privo del possesso di uno o più requisiti previsti dall’art. 5. Il provvedimento di decadenza può essere adottato, previo formale atto di costituzione in mora, anche nel caso in cui non sia versata la quota associativa per almeno un biennio.

5 – Attraverso la delibera con cui l’Assemblea dei Soci accerta la cessazione dell’attività consultoriale o l’avvenuta notifica delle dimissioni, ovvero provvede sulla decadenza, è ammesso il ricorso del Socio interessato al Collegio dei Probiviri entro il sessantesimo giorno successivo a quello della sua comunicazione. L’efficacia del provvedimento di decadenza è sospesa fino a quando non siano spirati i termini per proporre ricorso.

6 – In caso di decadenza da Socio effettivo il Consultorio Familiare può, su sua domanda, ove ne ricorrano le condizioni, essere ammesso tra i Soci aggregati.

7 – I Soci che perdono la loro qualità non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Unione.

Art. 8 – Organi Sociali

1 – Gli Organi Sociali dell’Unione sono:

a)   sul piano nazionale:

–  l’Assemblea dei Soci

–  il Consiglio Direttivo

–  il Presidente

–  il Collegio dei Revisori dei conti

–  il Collegio dei Probiviri

b)  sul piano regionale:

–  i Delegati regionali.

2 Tutte le cariche sociali sono gratuite e non danno diritto ad alcun compenso od emolumento.

Art. 9 – Assemblea dei Soci

    1.L’Assemblea è composta da tutti i Soci effettivi ed aggregati dell’Unione, rappresentati dai soggetti indicati nell’art. 5, quarto comma.

    2. E’ tuttavia ammesso l’intervento per delega, purché redatta per scritto e fatta pervenire a mano, per posta ordinaria ed elettronica, ovvero per fax.

    3. I Soci effettivi partecipano all’Assemblea con voto deliberativo, quelli aggregati con voto consultivo.

    4. L’Assemblea può essere tenuta per il tramite di riunione o, su conforme delibera del Consiglio Direttivo, per mezzo di referendum epistolare o per fax.

    5. Ciascuna persona fisica presente all’Assemblea in proprio o per delega può rappresentare per delega solo un altro Socio.

    6. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Unione:

            a) in seduta ordinaria una volta l’anno.

            b) in seduta straordinaria quando lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero da un numero di Soci effettivi pari ad almeno un terzo del totale. La richiesta deve contenere l’indicazione specifica delle materie da trattare.

    7. La convocazione avviene per mezzo di lettera contenente l’indicazione del giorno, ora e luogo dell’adunanza in prima e seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie poste all’ordine del giorno. Tale lettera deve essere inviata a tutti i Soci almeno il trentesimo giorno antecedente la data della prima convocazione.

    8. In caso di speciale urgenza l’Assemblea straordinaria può essere convocata con le stesse modalità a mezzo lettera espresso ovvero per fax o per posta elettronica con preavviso di almeno dieci giorni.

    9, L’Assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di un numero di Soci effettivi pari, in prima convocazione ad un quinto del totale, con un minimo di tre presenti.

    10. Essa è presieduta dal Presidente dell’Unione o dal suo delegato o sostituto, determinati a norma dell’art. 11; in loro assenza, viene eletto a presiederla un rappresentante, presente alla riunione in proprio, di un Socio effettivo.

    11. L’Assemblea delibera con voto palese a maggioranza semplice degli intervenutì. Le deliberazioni che implicano un riferimento diretto a persone fisiche, ivi comprese quelle con cui si eleggono gli Organi sociali, vengono assunte con voto segreto.

    12. Le deliberazioni di modifica dello statuto e quelle previste dall’ari. 2 richiedono il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci effettivi.

    13. L’Assemblea determina l’orientamento generale dell’attività dell’Unione; approva il rendiconto annuale; delibera sull’ammissione dei nuovi soci effettivi e aggregati; accerta i fatti che comportano la perdita della qualità di Socio e adotta i provvedimenti dì decadenza da tale qualità; elegge i membri del Consiglio Direttivo e del collegio dei Revisori dei conti e dei Probiviri; decide ogni altra questione ad essa proposta nel rispetto delle norme statutarie e regolamenti.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

    1. Il Consiglio Direttivo è composto da persone fisiche, in numero non inferiore a cinque e non superiore a quindici, elette per un quadriennio e rieleggibili, facenti parte del gruppo di lavoro dei Consultori Familiari Soci effettivi, scelte tra isoggetti indicati nell’art. 5, ultimo comma, nonché tra gli altri componenti del gruppo. Questi ultimi non possono far parte del consiglio in numero superiore alla terza parte del totale.

    2. Il Consiglio può cooptare altre persone, in numero pari a non più della quarta parte del totale dei membri eletti, scelte fra coloro che abbiano maturato una lunga e comprovata esperienza nel gruppo di lavoro dei Consultori Familiari Soci. I cooptati fanno parte del Consiglio con voto consultivo e rimangono in carica fino alla sua scadenza.

    3. Nel caso in cui per qualsiasi motivo venga a mancare un membro eletto del Consiglio, gli subentra il primo dei non eletti.

    4. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente dell’Unione ed uno o due Vicepresidenti.

    5. Il Presidente, per motivi straordinari, può essere scelto anche tra persone che non fanno parte del Consiglio, purché sia membro di un Consultorio Socio effettivo dell’Unione.

    6. Il Consiglio deve essere convocato dal Presidente almeno due volte l’anno, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

7. Il Consiglio prima della scadenza del quadriennio può essere dichiarato decaduto dall’Assemblea con voto motivato.

    8. Il Consiglio promuove l’attività dell’Unione; ne amministra i fondi e ne forma il rendiconto annuale; determina l’entità delle quote associative annuali; propone all’Assemblea l’adozione dei provvedimenti di ammissione dei nuovi Soci, verificando la sussistenza dei requisiti stabiliti dall’art. 5, nonché dei provvedimenti di decadenza dalla qualità di Socio; decide nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari ogni altra questione riguardante la vita dell’Unione, che non sia espressamente demandata ad altri organi.

    9. Il Consiglio può, per singoli atti e a tempo determinato, delegare i suoi poteri al Presidente.

Art. 11 – Presidente

            1. – Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l’Unione, dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, adotta in caso di urgenza i provvedimenti opportuni, riferendone quanto prima possibile al Consiglio, cui spetta di convalidarli.

            2. -Il Presidente sceglie, nell’ambito del Consiglio Direttivo o tra gli operatori del gruppo di lavoro dei Consultori Familiari Soci, un Segretario, avente anche funzione di tesoriere.

            3. – Il Presidente può, per singoli atti ed a tempo determinato, delegare i suoi poteri a uno dei Vicepresidenti.

            4. – In caso di durevole impedimento o prolungata assenza del Presidente, egli viene interinalmente sostituito dal Vicepresidente più anziano di età, e successivamente dall’altro Vicepresidente e dagli altri membri del Consiglio Direttivo in ordine decrescente di voti conseguiti nell’elezione dei componenti del consiglio stesso.

Art. 12-Revisori dei conti

            1. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri, che restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

            2-Esso elegge nel proprio seno un Presidente.

            3 – Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare un membro del Collegio, gli subentra il primo dei non eletti.       

            4. Il collegio si riunisce almeno una volta l’anno. Redige un rapporto sul rendiconto annuale e, all’inizio di ogni quadriennio, l’inventano dei beni dell’Unione, esercita la vigilanza contabile sull’attività amministrativa del Consiglio Direttivo, riferendone all’Assemblea.

Art. 1 3 – Probiviri  –

      1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, che restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

      2 – Esso elegge nel proprio seno un Presidente. 

      3 – Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare un membro del Collegio, gli subentra il primo dei non eletti.                           

      4 – Al Collegio dei probiviri è attribuita la competenza esclusiva per la cognizione e la decisione di tutte le controversie tra i Soci e l’Unione.    

      5 – Il Collegio decide secondo equità ed inappellabilmente, in veste di arbitro amichevole compositore. Stabilisce le norme per il proprio funzionamento nel modo ritenuto di volta in volta più opportuno.

      6 – La parte che ritiene di invocare l’arbitrato del Collegio deve rivolgere a quest’ultimo richiesta scritta per mezzo di lettera raccomandata, indirizzata presso la sede dell’Unione, inviandone contemporaneamente copia all’altra parte. La richiesta deve indicare esattamente l’oggetto della controversia.

Art. 14 – Delegati regionali

            1. I Consultori familiari Soci effettivi ed aggregati di ciascuna regione scelgono un Delegato regionale nella persona di un componente del gruppo di lavoro di uno di essi, che ha la rappresentanza dell’Unione in sede locale per l’attuazione dei seguenti scopi:

            a) collegamento tra i Consultori Familiari della regione, anche promovendo riunioni periodiche;

            b) rappresentanza dell’Unione presso gli Organi pubblici regionali e gli Enti che operano nel territorio della regione.

            2. La scelta del Delegato regionale deve essere convalidata dal Consiglio Direttivo. Questo, per gravi motivi, può revocarlo.

            3. Il Delegato regionale resta in carica due anni e può essere confermato.

Art. 15 – Pubblicità delle assemblee

            1, Le deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e di quello dei Probiviri debbono a pena di nullità essere trascritte a verbale sugli appositi libri. Tali libri sono conservati presso la sede dell’Unione fino allo scioglimento di questa, assieme alle eventuali deleghe e ad ogni altra documentazione atta a comprovare la regolarità del funzionamento di ciascun Organo.

            2. -Ogni Socio può prenderne liberamente visione e chiederne copia a proprie spese.

            3.  Le deliberazioni assembleari di modifica dello statuto, quelle previste dall’art. 2, e quelle con cui il Consiglio Direttivo provvede al trasferimento della sede sociale ed approva le norme del regolamento di esecuzione dello statuto, divengono efficaci quando sono pubblicate sul notiziario dell’Unione. 

Art. 16 – Regolamento  

            1. Le norme del regolamento di esecuzione dello statuto sono deliberate dal Consiglio Direttivo.          

            2. – Nel regolamento sono contenute anche le norme relative al funzionamento del Consiglio, quelle attraverso le quali il Consiglio può in concreto adempiere i compiti che gli sono demandati e quelle a cui devono sottostare i membri del Consiglio sotto pena delle sanzioni previste.  

Art. 17 – Scioglimento 

            1.Lo scioglimento dell’Unione si verifica di diritto quando il numero dei Soci effettivi divenga inferiore a cinque.

            2 – In ogni altro caso può soltanto essere deliberato con la maggioranza di due terzi dei Soci effettivi.  

            3  Verificandosi lo scioglimento, il patrimonio dell’Unione dovrà essere devoluto a favore di O.N.L.U.S. che operano nel settore di assistenza alla famiglia.

Art. 18 – Norme di collegamento  

            1. Fa parte integrante dello statuto a norma dell’art. 2 la deliberazione approvata dall’Assemblea dei soci il 20 settembre 1979, denominata “Carta dell’U.C.I.P.E.M.”.

Art. 19 – Norma di attuazione  

            1, Il presente statuto entra in vigore all’atto stesso della deliberazione dell’Assemblea dei Soci che lo approva.

            2 – Per effetto di tale delibera resta abrogato lo statuto approvato dall’Assemblea dei Soci con deliberazione del 12 novembre 1983.

REGOLAMENTO

di esecuzione dello statuto

approvato dal Consiglio Direttivo il 19 maggio 1984

CAP. I NORME RELATIVE AI SOCI

Art. 1 Ammissione dei nuovi Soci

1.  I Consultori Familiari che intendono divenire Soci dell’UCIPEM debbono inoltrare domanda per scritto al Consiglio Direttivo.

2. La domanda deve contenere la dichiarazione espressa che il Consultorio Familiare accetta i princìpi e i criteri metodologici concernenti l’attività consultoriale, definiti dall’Unione ai sensi dell’art. 2 dello statuto. Se la domanda è diretta ad ottenere l’ammissione a socio effettivo, essa deve contenere altresì la dichiarazione espressa che il Consultorio si trova nelle condizioni previste dall’art. 5 comma 2 dello statuto.

3. –La domanda deve essere sottoscritta dalla persona fisica cui il Consultorio intende attribuire l’esercizio dei diritti sociali ai sensi dell’art. 5 comma 4 dello statuto.

4. – Alla domanda devono essere allegati, ove occorra in fotocopia, i seguenti documenti:

·         atto costitutivo e statuto del Consultorio Familiare;

·         elenco completo degli operatori facenti parte del gruppo di lavoro, comprensivo di qualifica accademica e professionale, indirizzo e recapito telefonico (anche e-mail);

·         documentazione comprovante il titolo di godimento dei locali nei quali il Consultorio ha la propria sede;

·         eventuale provvedimento amministrativo regionale di autorizzazione, eventuali convenzioni con l’Azienda sanitaria locale o altri Enti pubblici o privati;

·         relazione sintetica concernente il tipo di utenza abituale del Consultorio e le modalità di attuazione della consultazione.

5. – Il Consiglio Direttivo, qualora ritenga che la domanda possa essere accolta, propone all’assemblea l’adozione della delibera di ammissione, e il presidente dell’Unione ne dà comunicazione al consultorio interessato.

6. – La delibera di ammissione è pubblicata sul notiziario dell’Unione.

Art. 2 –   Accertamento dell’organizzazione e dell’attività dei Soci

1. – Al fine della verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione tra i Soci dell’UCIPEM, il Consiglio Direttivo, prima di proporre all’Assemblea l’adozione della delibera di ammissione, dispone che i Consultori di cui all’art. 1 siano sottoposti a visita di accertamento.

2. – Ogni Socio dell’Unione, sia effettivo che aggregato, deve essere sottoposto a visita ordinaria di accertamento una volta ogni quattro anni, a scopo di controllo della regolarità a termini di statuto dell’organizzazione e dell’attività del medesimo.

3. – Il Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi la necessità, può inoltre disporre visite straordinarie prima del compimento del quadriennio.

4 Il conferimento dell’incarico per la visita prevista nei commi precedenti compete al Consiglio Direttivo. Il visitatore non può far parte del Collegio dei probiviri.

5. – Le spese della visita sono a carico del Consultorio che vi è sottoposto, ma il Consiglio Direttivo può in casi particolari porre a carico del bilancio dell’Unione le spese di viaggio.

6. – Il visitatore deve presentare al Consiglio Direttivo, quanto prima possibile, una relazione dettagliata scritta contenente ogni utile elemento di valutazione.

Art. 3 – Procedura per la delibera di decadenza dalla qualità di Socio

1. In tutti i casi in cui, sia in esito alla visita prevista dai commi 2 e 3 dell’articolo precedente che indipendentemente da essa, il Consiglio Direttivo ritenga che nei confronti di un Socio debba essere adottato il provvedimento di decadenza dalla qualità di Socio, il Presidente dell’Unione ne dà comunicazione a mezzo di lettera raccomandata al Consultorio interessato, precisandone i motivi. Nel caso di mancato versamento della quota, di cui all’art. 7 comma 4 dello statuto, tale comunicazione ha il valore di atto formale di costituzione in mora.

2. Il Consultorio ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni o di purgare la mora entro trenta giorni dalla data di invio della raccomandata. Decorso infruttuosamente tale termine, ovvero se il Consiglio Direttivo non ritenga esaurienti le controdeduzioni, il Presidente ne dà comunicazione al Consultorio interessato sempre a mezzo di lettera raccomandata, e il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea l’adozione della delibera di decadenza.

3. I documenti contemplati nel presente articolo sono conservati nei modi indicati dall’art. 15 dello statuto.

4. La delibera di decadenza e le altre delibere previste dall’art. 7 comma 15 dello statuto sono pubblicate sul notiziario dell’Unione.

CAP. IlNORME RELATIVE AGLI ORGANI SOCIALI

Art. 4 – Convocazione dell’Assemblea dei Soci e svolgimento delle riunioni

1.L’avviso di convocazione dell’Assemblea, previsto dall’art. 9 commì 7 e 8 dello statuto, è inviato anche a ciascuna persona fisica facente parte degli Organi sociali dell’Unione, così come indicati dall’art. 8 dello statuto, nonché ai corrispondenti dell’UCIPEM, previsti dall’art. 6 dello statuto.

2 – I soggetti indicati nel comma precedente hanno diritto di assistere ai lavori dell’Assemblea e possono prendere la parola se autorizzati da colui che presiede la riunione.

3 –L’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea ordinaria deve obbligatoriamente prevedere l’approvazione del rendiconto economico annuale dell’Unione. All’incombente di cui all’art. 12 comma 4 dello statuto provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, o in sua assenza un altro membro dello stesso collegio.

4 – La funzione di Segretario verbalizzante è assunta in assemblea dal soggetto indicato dall’art. 11 comma 2 dello statuto, o in sua assenza da altro soggetto scelto insindacabilmente da colui che presiede la riunione.

Art. 5 – Procedura per l’elezione degli Organi sociali da parte dell’Assemblea

1. Nei casi in cui l’Assemblea deve procedere, a termini di statuto, all’elezione di uno o più Organi sociali, il Presidente dell’Unione invita i Consultori Soci, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la convocazione della riunione assembleare, a presentare le relative candidature.

2. – La presentazione avviene mediante comunicazione inviata al Presidente per iscritto, senza ulteriori formalità. Tuttavia, quando si tratti dell’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, l’appartenenza dei candidati al gruppo di lavoro di un Consultorio Socio effettivo deve essere attestata, per scritto, dal soggetto cui il medesimo Consultorio ha attribuito l’esercizio dei diritti sociali a norma del comma 4 dell’art. 5 dello statuto.

3. Le candidature pervenute entro il termine fissato nella comunicazione di cui al comma precedente, sono trasmesse a tutti i Soci assieme all’avviso di convocazione dell’Assemblea previsto dall’art. 9 comma 7 dello statuto.

4 – Il soggetto cui compete la presidenza della riunione assembleare a norma dell’art. 9 comma 10 dello statuto, non appena sbrigate le formalità di apertura della medesima, procede anzitutto alla nomina di tre scrutatori, da scegliersi preferibilmente tra coloro che hanno diritto dì essere presenti all’Assemblea a norma dell’art. 9 comma i dello statuto.

5. Pone quindi in votazione a scrutinio segreto la nomina di un Arbitro unico inappellabile da scegliersi tra gli stessi soggetti indicati nell’ultima parte del comma precedente.

6. –Avvenuta la nomina dell’Arbitro, la seduta viene sospesa per trenta minuti. Si procede quindi alle operazioni di voto concernenti l’elezione degli Organi sociali; nel caso in cui gli Organi che debbono essere rinnovati siano più d’uno, l’elezione dei membri del Collegio dei Probiviri deve avvenire per prima e quella dei membri del Collegio dei Revisori dei conti per ultima.

7. Quando si tratti dell’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, deve anzitutto essere determinato dall’Assemblea il numero dei membri che debbono comporre il Consiglio a norma dell’art. 10 comma 1 dello statuto; tale determinazione ha luogo con voto palese.

8. Per l’elezione dei membri di ciascun Organo, ogni votante dispone di un numero di voti non superiore ai due terzi dei membri da eleggere.

9. – Terminate le operazioni di voto concernenti ciascun Organo, fa seguito immediatamente, ad alta voce, lo spoglio delle relative schede; quindi chi presiede l’Assemblea comunica il risultato della votazione.

10.- In caso di parità di voti conseguiti, la precedenza nella graduatoria spetta al candidato più anziano in età.

11.  Al fine dell’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, la graduatoria viene formata prendendo anzitutto in considerazione i nominativi dei soggetti indicati nel comma 4 dell’art. 5 dello statuto, fino a raggiungere i due terzi dei membri da eleggere; quindi si procede a completarne la composizione con gli altri nominativi, secondo il risultato della votazione. La stessa norma vale per eventuali successive sostituzioni dei membri del consiglio a norma dell’art. 10 comma 3 dello statuto.

12, Ogni contestazione concernente le operazioni previste nel presente articolo è risolta senza indugio, senza formalità ed inappellabilmente, dall’Arbitro indicato nel quinto comma. Le decisioni dell’Arbitro non pregiudicano però i diritti che competono ai Soci a termini dell’art. 13 dello statuto.

13. Ciascuna fase delle operazioni di voto viene verbalizzata analiticamente dal Segretario, Il verbale viene trascritto sul libro delle delibere dell’Assemblea a norma dell’art. 15 comma 1 dello statuto.

Art. 6 – Accettazione delle cariche

1. Ciascuna persona fisica eletta a tenore dell’articolo precedente deve esprimere la propria accettazione entro quindici giorni dalla data delle elezioni; in mancanza si considera rinunziante. Tale accettazione ha luogo mediante comunicazione scritta indirizzata impersonalmente all’UCIPEM presso la sede dell’Unione.

2. Nel caso in cui la stessa persona fisica sia stata eletta a membro di più Organi, con la comunicazione prevista dal comma precedente essa deve indicare altresì per quale carica intenda optare.

3. Le dichiarazioni di accettazione e di opzione sono conservate nei modi indicati dall’art. 15 dello statuto.

4. Dopo la scadenza del termine contemplato nel presente articolo, il verbale previsto dall’ultimo comma dell’articolo precedente, le dichiarazioni di accettazione e di opzione e la composizione di ciascun Organo sociale che ne risulta, sono pubblicate sul notiziario dell’Unione.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per quanto di ragione anche nel caso in cui si debba far luogo alla sostituzione di uno o più membri di un Organo sociale ai sensi degli artt. 10 comma 3, 12 comma 3, e 13 comma 3 dello statuto.

Art. 7 – Convocazione del Consiglio Direttivo e svolgimento delle sedute

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Unione con lettera o fax o posta elettronica contenente l’indicazione del giorno, ora e luogo della seduta, nonché dei punti posti all’ordine del giorno, spedita almeno il decimo giorno antecedente la data della medesima.

2. La prima seduta del Consiglio Direttivo, successiva alla sua elezione, è convocata dal membro che risulta primo nella graduatoria formata ai sensi del comma il dell’art. 5. In ogni altro caso in cui si debba procedere all’elezione del Pre sidente dell’Unione, la seduta è convocata dal membro indicato nell’art. 11 comma 4 dello statuto. L’ordine dei voti previsto in quest’ultima norma è da intendersi sempre riferito alla graduatoria formata ai sensi del comma li dell’art. 5.

3. Ciascuna seduta del Consiglio è presieduta dal soggetto che l’ha convocata; in sua assenza si applica l’art. 11 comma 4 dello statuto.

4. Il numero legale per la regolare costituzione delle sedute del Consiglio è quello della metà più uno dei Consiglieri, esclusi dal computo i Consiglieri cooptati. L’intervento per delega alle sedute del Consiglio non è ammesso in alcun caso.

5. Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con voto palese, a maggioranza semplice degli intervenuti, salvi i casi contemplati nell’art. 8 e nell’art. 10. In caso di parità prevale il voto di colui che presiede la seduta.

6. Quando il Consiglio intenda procedere alla cooptazione di altri membri a norma dell’art. 10 comma 2 dello statuto, si osservano per quanto di ragione le norme dell’articolo precedente.

Art. 8 –       Procedura per l’elezione del Presidente dell’Unione

1. In ogni caso in cui si debba procedere all’elezione del Presidente dell’Unione, la seduta del Consiglio è convocata, da parte del soggetto indicato dal secondo comma dell’articolo precedente, entro il più breve termine possibile.

2.  L’elezione avviene con voto segreto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede ad una seconda votazione mediante ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze, applicandosi l’art. 5 comma 10 in caso di parità.

3. – Il precedente comma si applica anche all’elezione dei Vicepresidenti, previa determinazione da parte del Consiglio, con voto palese ed a maggioranza semplice degli intervenuti, del numero degli stessi ai sensi dell’art. 10 comma 4 dello statuto.

4. Il Presidente eletto deve dichiarare la propria accettazione nello stesso contesto della seduta; in mancanza si considera rinunziante e si procede immediatamente ad una nuova votazione.

5. – Quando risulti eletto un soggetto non facente parte del Consiglio Direttivo, l’accettazione deve avvenire quanto prima possibile. In tal caso il Presidente, dopo l’accettazione, entra automaticamente a far parte del Consiglio come Consigliere effettivo e decade da ogni altra carica che eventualmente ricopra nell’ambito degli organi sociali dell’Unione.

6.  Dell’elezione del Presidente e dei Vicepresidenti si redige dettagliato verbale, che è trascritto nel libro delle delibere del Consiglio Direttivo a norma dell’art. 15 comma 1 dello statuto e viene pubblicato sul notiziario dell’Unione.

Art. 9 – Procedura per la convalida della nomina dei Delegati regionali

1. Al fine dell’adozione del provvedimento di convalida, che compete al Consiglio Direttivo a norma dell’art. 14 comma 2 dello statuto, la scelta del Delegato regionale deve risultare da apposito verbale sottoscritto almeno dalla maggioranza dei Consultori della regione, presenti alla riunione nel cui contesto la scelta ha avuto luogo, nella persona dei soggetti indicati dal comma 4 dell’art. 5 dello statuto.

2. – Il verbale è inviato nella sua copia originale al Consiglio Direttivo.

3. – Il provvedimento di convalida e quello eventuale di revoca previsto dall’art. 14 comma 2 dello statuto sono pubblicati sul notiziario dell’Unione.

Art. 10 – Norme di disciplina per i membri del Consiglio direttivo

1 – La partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo è obbligatoria.

2. – Nel caso in cui un membro del Consiglio incorra in una o più assenze ingiustificate, il Consiglio può, dopo averlo sentito, sottoporlo alla sanzione dell’avvertimento.

3. – Nel caso in cui si siano verificate tre assenze ingiustificate consecutive oppure un’ulteriore assenza ingiustificata dopo l’irrogazione dell’avvertimento, il Consiglio, con voto segreto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, escluso il membro di cui si tratta, ne dichiara la decadenza. La delibera è pubblicata sul notiziario dell’Unione.

4. – Il membro sottoposto ai provvedimenti di cui ai precedenti commi può ricorrere contro di essi al Collegio dei Probiviri con le stesse modalità e gli stessi effetti previsti dall’art. 7 comma 5 dello statuto, ma il termine è di quindici giorni dalla data della delibera.

5. – Le norme di cui al presente articolo non si applicano al Presidente dell’Unione.

CAP. III – NORME RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DELL’UNIONE

Art. 11 – Formazione e conservazione dei libri sociali

1. I libri sociali previsti dall’art. 15 comma 1 dello statuto debbono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, prima della loro messa in esercizio, vidimati nei modi previsti dal codice civile per i libri obbligatori delle imprese commerciali.

2. La trascrizione sugli stessi libri delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo deve avvenire a cura del Presidente dell’Unione, a mezzo del Segretario indicato dall’art. 11 comma 2 dello statuto. Per le delibere del Collegio dei Revisori dei conti e di quello dei Probiviri, provvede il Presidente dei rispettivi organi.

3. – Sul libro delle delibere del Collegio dei Revisori dei conti è trascritto anche l’inventano dei beni dell’Unione, redatto a norma dell’art. 12 comma 4 dello statuto.

4. – Il libro delle delibere del Collegio dei Probiviri deve riportare in dettaglio anche il verbale di ogni attività istruttoria, compiuta dal Collegio nell’ambito delle proprie funzioni.

5.  Il Segretario, indicato nel secondo comma, è responsabile della conservazione dei libri, così come di ogni altra documentazione indicata dall’art. 15 comma 1 dello statuto.

Art. 12 – Formazione, tenuta e conservazione dei libri contabili

1. -Il Segretario indicato dall’art. 11 comma 2 dello statuto è responsabile, nella sua funzione di tesoriere, della formazione, della tenuta e della conservazione dei libri contabili dell’Unione. Esse debbono avere luogo nel rispetto delle vigenti leggi fiscali.

2.  Le registrazioni sui detti libri debbono avvenire secondo i princìpi di una chiara ed ordinata contabilità.

3. – I libri contabili possono essere liberamente ispezionati, anche singolarmente, dai membri del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 1 3 – Notiziario

1. Il notiziario dell’Unione deve essere pubblicato almeno una volta ogni trimestre a cura del Consiglio Direttivo, ed inviato a tutti i Consultori Soci ed ai corrispondenti dell’UCIPEM a mezzo del servizio postale.

2 – Tre copie del notiziario debbono essere archiviate e conservate nei modi previsti dall’ari. 15 dello statuto.

3. Qualora si tratti della pubblicazione delle delibere previste dall’art. 15 comma 3 dello statuto, essa deve avvenire sotto la dizione “Atti Ufficiali”. In tal caso la prima delle copie del notiziario previste dal comma precedente, avente funzione di originale, deve essere munita in ogni foglio della firma del Presidente dell’Unione.

4 – Sotto la dizione “Atti Ufficiali” si effettuano anche le pubblicazioni previste dalle norme del presente regolamento. La pubblicazione dei provvedimenti di decadenza dalla qualità di Socio dell’Unione e dall’appartenenza al Consiglio Direttivo, è differita fino a quando non sia spirato il termine per proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, ovvero esso sia stato respinto.