UCIPEM Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali
MEDIAZIONE FAMILIARE
Famiglia e mediazione dei conflitti.
I tratti salienti della mediazione familiare sono i seguenti:
- la sua netta distinzione dalla mera conciliazione, in quanto è il tentativo di ripresa di un dialogo interrotto fra le parti, al fine di conseguire una riorganizzazione della loro vita e di quella dei figli minori, mediante il conseguimento di un accordo, volontario, condiviso sugli aspetti personali (principalmente la gestione concreta della bigenitorialità) e su quelli patrimoniali;
- la priorità attribuita, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 54 del 2006 sull’affidamento condiviso, ai bisogni e agli interessi dei figli, specialmente se minori;
- una configurazione della professionalità del mediatore familiare pienamente autonoma e complementare rispetto a quella dell’avvocato e dello psicologo. Partendo dalle esperienze comuni in materia di alternative dispute resolution (ADR), il mediatore familiare è un professionista esperto nelle tecniche di mediazione e di negoziazione, in possesso di conoscenze approfondite in diritto, in psicologia e in sociologia con particolare riferimento ai rapporti familiari e genitoriali.
L’A.I.Me.F. (Associazione Italiana Mediatori Familiari), una delle associazioni più rappresentative della categoria e che raggruppa un numero assai elevato di iscritti ha elaborato, all’interno del proprio statuto, uno standard di condotta professionale dei mediatori familiari, prevedendo che:
- all’inizio del processo di mediazione familiare, il mediatore deve informare tutte le parti che la natura del processo di mediazione rispetta la volontarietà delle parti nel raggiungere accordi, che il mediatore è un agevolatore imparziale delle trattative di negoziazione, e che non può imporre o forzare le parti al raggiungimento di accordi;
- il mediatore deve assistere le parti nella valutazione dei benefici, rischi e costi della mediazione e di metodi alternativi a loro disposizione per la soluzione dei loro problemi. Il mediatore familiare non deve prolungare la mediazione inappropriatamente o senza necessità, se diviene manifesto che il caso sia inadatto alla mediazione familiare, o se una o più parti risulti rifiutare o essere incapace di partecipare al processo di mediazione in modo significativo;
- un mediatore deve declinare l’incarico, ritirarsi o richiedere assistenza tecnica specializzata quando ritiene che un caso ecceda la sua competenza professionale;
- ogni seduta di mediazione familiare dev’essere confidenziale e informale. Nessuna relazione peritale o sanzione penalizzante le parti può essere formulata o imposta dal mediatore familiare o dalla struttura, pubblica o privata, presso cui opera.
- il mediatore familiare deve preservare e mantenere quanto ai contenuti delle negoziazioni in atto il segreto professionale durante tutto il processo di mediazione nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;
- qualsiasi informazione ottenuta dai mediatori familiari attraverso pratiche, rapporti, conclusioni dei casi, appunti, o altre comunicazioni o materiali, orali o scritti, deve essere considerata riservata e confidenziale e non deve essere resa nota senza il consenso scritto di tutte le parti coinvolte nel processo di mediazione. Qualsiasi ricerca o accertamento diretti alla valutazione delle attività o alla performance dei mediatori familiari devono proteggere la riservatezza di tali informazioni. Le parti hanno il diritto durante e dopo tali procedure di rifiutare la pubblicizzazione e di proibire altrui dal pubblicizzare le comunicazioni fatte durante queste procedure, sia che la controversia si sia conclusa con un successo oppure no;
- il mediatore familiare deve mantenere la sua confidenzialità verso terzi, rispetto a qualsiasi informazione ottenuta in incontri individuali con le parti, a meno che la parte stessa non ne permetta la divulgazione;
- il mediatore familiare deve mantenere le informazioni confidenziali nel proprio archivio e deve rendere anonime tutte le informazioni di identificazione quando i materiali vengono utilizzati per ricerche, formazione professionale, o elenchi statistici;
- il mediatore familiare non deve accettare nessun impegno, portare a termine alcun servizio, o intraprendere nessuna azione che potrebbe compromettere la sua integrità professionale;
- il mediatore familiare deve mantenere l’imparzialità mentre stimola la discussione di questioni che le parti devono considerare per la concretezza, la correttezza legale, l’equità e l’attuabilità delle opzioni proposte per l’accordo;
- il mediatore familiare deve ritirarsi dalla mediazione se crede di non poter più garantire la propria imparzialità;
- il mediatore familiare non deve accettare o fare regali, richieste, favori, prestiti, o altri beni di valore né dalle parti, né dagli avvocati delle parti, o da nessun’altra persona coinvolta direttamente o indirettamente, in passato o al presente, nel processo di mediazione;
- il mediatore familiare deve assistere le parti nel raggiungere un accordo consapevole e volontario. Le decisioni devono essere prese volontariamente dalle parti stesse;
- il mediatore familiare non costringerà in modo parziale una parte verso la conclusione di un accordo e non prenderà decisioni sostanziali per nessuna delle parti nel processo di mediazione;
- il mediatore familiare deve astenersi dall’interpretare intenzionalmente o consapevolmente a favore di una delle due parti il materiale, i fatti o le circostanze nel corso della conduzione della mediazione; -quanto alle questioni di distribuzione del potere decisionale tra le parti, il mediatore familiare deve promuovere un processo equilibrato e deve incoraggiare le parti stesse a condurre le delibere in modo aconflittuale;
- il mediatore familiare deve promuovere considerazioni sugli interessi di tutti coloro che restano coinvolti negli accordi attuali o potenziali e che non sono rappresentati al tavolo delle trattative (minori, genitori delle parti, datori di lavoro, ecc.)
- il mediatore familiare deve promuovere un clima di rispetto reciproco tra le parti durante tutto il processo di mediazione;
- il mediatore familiare ha il dovere di avvertire le parti dell’importanza della comprensione delle conseguenze legali di un accordo proposto e deve suggerire loro l’opportunità di approfondire questo avvertimento con il loro avvocato o consulente legale;
- il mediatore deve mantenere competenza professionale all’interno dei requisiti dettati dalla professione di mediatore familiare;
- ogni mediatore familiare deve trattenersi da qualsiasi attività che esuli dalla sua competenza professionale e non svolgerà attività legali, né terapeutiche, né di consulenza familiare, né di consulenza tecnica di parte o d’ufficio nell’ambito dei casi a lui sottoposti come mediatore familiare in passato, o al presente;
- ogni mediatore deve essere incensurato e pienamente responsabile di fronte al tribunale competente riguardo le proprie qualifiche, il suo operato, e le disposizioni legali vigenti in materia di famiglia, separazione personale dei coniugi e divorzio. Ogni mediatore familiare deve conoscere ed osservare le regole procedurali vigenti.
Maria Tangari persona e danno 31 dicembre 2014
www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=46817&catid=118&Itemid=365&mese=12&anno=2014